Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3765 del 19/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3765 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERESSONI ROBERTO N. IL 24/03/1959
avverso la sentenza n. 1027/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
s.7g-0
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aetik / 50/1
che ha concluso per
cott 1,1C4 V;o
,e,
Ck-e
1:741-0;’,
Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.
oet-e-e
?e/2PS’.
Data Udienza: 19/06/2014
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Peressoni Roberto avverso la sentenza
emessa in data 15.4.2013 dalla Corte di appello di Trieste che confermava quella in
data 28.3.2011 del Tribunale di Udine con cui il predetto era stato condannato alla
pena di mesi due di arresto ed € 1.000,00 di ammenda, con sospensione della
patente di guida per la durata di anni uno, per il reato di cui all’art. 186 comma 7°
C.d.S. (fatto del 15.5.2010).
Deduce l’erronea e/o mancata ricostruzione dei fatti ed applicazione della norma
colpevolezza del Peressoni.
Si duole, altresì, dell’eccessività della pena e della mancata applicazione dell’art. 186
comma 9 bis C.d.S. (lavoro di pubblica utilità).
E’ stata depositata una memoria nell’interesse del ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest sussiste anche nel caso di specie, laddove, cioè,
l’espletamento della misurazione con le modalità prescritte (cioè la doppia verifica con
l’etilometro, intervallata da cinque minuti), con relativa documentazione
del’attestazione cartacea, si sia interrotto per qualsiasi ragione ed occorra ripeterla
per la sua corretta esecuzione.
Nel caso di specie, poi, il Peressoni approfittò della situazione (mancanza del rotolo di
carta per la stampa nell’apparecchio) per sottrarsi per oltre un’ora e mezza alla nuova
misurazione con l’espediente di dover andare al gabinetto ma ivi trattenendosi per
un’ora e mezza senza ragione.
Inoltre, la nuova disposizione di cui alla L. n. 120 del 29.7.2010 (successiva al fatto
ma anteriore alla sentenza di primo grado), alla luce dei tanti vantaggi introdotti
laddove sia intervenuta la specifica scelta dell’imputato ovvero al sua mancata
opposizione, diviene palesemente per lui in concreto più favorevole rispetto a quella
previgente.
Tanto è in linea con l’orientamento espresso da questa Suprema Corte laddove è stato
affermato, da un canto, che “in tema di successione di leggi penali, l’art. 2 cod. pen.,
comma 3, facendo riferimento alla “disciplina più favorevole”, intende riferirsi a quella
che in concreto – cioè proprio in relazione alla ipotesi in giudizio- venga a risultare,
complessivamente, più favorevole per il giudicabile” (Sez. VI, n. 394 del 30.5.1990,
Rv. 186207) e, dall’altro, che “l’individuazione, tra una pluralità di disposizioni
succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto,
sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei
risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie
2
incriminatrice, contestando le argomentazioni dalla Corte a sostegno della ritenuta
sottoposta all’esame del giudice” (Cass. pen. Sez. I, n. 40915 del 2.10.2003, Rv.
226475 ed altre conformi).
Nel caso di specie, però, come rilevato dalla Corte territoriale, l’imputato non richiese
l’applicazione integrale della novella con l’irrogazione della più severa pena detentiva
introdotta dalla norma, richiamata quoad poenam, di cui al 2° comma lett. c) del
medesimo art. 186 C.d.S. (dal momento che non è consentita l’applicazione parziale
di una nuova norma con la contestuale parziale applicazione di quella previgente)
sicchè correttamente è stata respinta la relativa istanza di sostituzione della pena con
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19.6.2014
il lavoro di pubblica utilità.