Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3765 del 10/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3765 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUOZZO ALFREDO, nato il 15/08/1960
avverso l’ordinanza n. 261/2012 TRIBUNALE LIBERTÀ di SALERNO,
del 13/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del P.G. dott. Piero Gaeta, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 10/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/14 aprile 2012 il Tribunale di Salerno, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 marzo 2012 dal
G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di Cuozzo Alfredo, sottoposto a indagini
in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di

normativa sulle armi (capo b).
1.1. La vicenda aveva tratto spunto dalla denuncia di una cittadina
venezuelana, Romero Katherine, già compagna del pregiudicato Staffetta
Vincenzo, che il 21 dicembre 2011 aveva riferito che l’uomo era in trattativa con
tale Enrico, poi identificato in Laierno Enrico, per una compravendita di fucili
d’assalto modello kalashnikov.
Era, quindi, iniziato un servizio di pedinamento a carico di Staffetta, che il 2
gennaio 2012 si era incontrato a Scafati con Laierno Enrico e De Maio Mario,
cugino di Sassolino Pietro presso il cui bar in Pagani lavorava, e poi con tale Erra
Vincenzo. Il controllo, esteso ai detti Laierno e De Maio, aveva consentito di
rilevare l’incontro da essi avuto il 7 gennaio 2012 con Erra Vincenzo e Ceglia
Sebastiano, cugino a sua volta di Sassolino oltre che di De Maio, e quello
successivo di quest’ultimo e di Ceglia con Cuozzo Alfredo, odierno ricorrente.
1.2. Gli incontri monitorati erano culminati il 9 gennaio 2012, quando presso
il Parco Sonia di Via Mazzini 67 in Pagani, ove erano l’abitazione e il garage di
Sassolino, erano arrivate numerose autovetture per un vero e proprio summit, al
quale – durato circa due ore – avevano partecipato, secondo l’ipotesi accusatoria,
De Maio, Ceglia, Laierno, Cuozzo, Cascone Antonio ed Erra -, e al quale avevano
fatto seguito, il giorno successivo, l’incontro in Battipaglia tra la coppia Ceglia Erra con il ricorrente Cuozzo e Calabrese Gerardo; il rinvenimento, nel corso
della perquisizione operata dai Carabinieri, nel garage di Sassolino di una sorta
di arsenale, costituito da una pistola, un fucile a pompa, un fucile da guerra privo
di calcio, munizioni per fucile kalashnikov, vari passamontagna e un estintore;
l’arresto di Sassolino e l’affidamento in custodia dei locali da parte dello stesso al
cugino De Maio, ivi presente.
Dopo l’arresto le indagini erano proseguite in base alle confidenze di altra
donna, Somma Maddalena, compagna di Cascone Antonio, del quale la stessa
sospettava la partecipazione a una serie di rapine, tra le quali quella commessa
Il settembre 2011 in danno di un portavalori, assaltato sull’autostrada A3,
all’altezza della galleria denominata “Seminario”, con uso di kalashnikov e con
l’ausilio di chiodi per bloccare il traffico autostradale.

2

rapine ai danni di portavalori (capo a) e di concorso nelle violazioni della

Erano state così disposte intercettazioni, nel corso delle quali era emerso il
nervosismo degli intercettati per la conoscenza che gli investigatori avevano
palesato in ordine al summit del giorno precedente alla perquisizione e
all’arresto; erano stati eseguiti ulteriori pedinamenti che avevano permesso di
registrare l’incontro del 23 gennaio 2012 del ricorrente Cuozzo – dopo una
telefonata con Ceglia – con Laierno, e l’incontro del 13 febbraio 2012 tra lo
stesso ricorrente, Ceglia e De Maio, ed era stata sequestrata 1’11 febbraio 2012
nel bar Dessay di Cascone in Cava dei Tirreni una pistola calibro 9×21, che le

materiale sequestrato il precedente 9 gennaio 2012.
1.3. Il 29 febbraio 2012 si erano registrati nuovi contatti che avevano
coinvolto, tra gli altri, il ricorrente, ed erano culminati in un incontro nell’area di
servizio sita sulla strada statale 164 all’altezza di Montecorvino Rovella.
Il giorno successivo, 1 marzo 2012, si era svolta quella che era apparsa una
ricognizione dei luoghi da parte del ricorrente Cuozzo e di Ceglia presso l’ufficio
postale di Baronissi in concomitanza con l’arrivo di un portavalori (appartenente
alla Ipervigile) e lo scarico del denaro, e si erano intercettati i commenti dei due
circa il posizionamento della macchina sulla piazzola all’arrivo del furgone e circa
il presumibile bottino di cinquantamila euro.
Altri incontri si erano registrati il giorno stesso e uno il giorno successivo,
nel corso del quale Ceglia aveva chiesto al ricorrente se fosse già in compagnia
del loro amico, ricevendo la risposta che lo avrebbe visto tra poco, ed era
emerso che il ricorrente poco prima e subito dopo l’incontro aveva fatto tentativi
di chiamare Calabrese Gerardo, con il quale sia il ricorrente, sia Ceglia ed Erra
erano stati poi notati all’uscita dello svincolo di Baronissi la stessa sera.
1.4. Le perquisizioni operate in sede di esecuzione delle misure cautelari
custodiali, disposte nei confronti del ricorrente e dei coindagati, avevano
consentito ulteriori acquisizioni istruttorie, essendo state rinvenute “cose”
specificamente compromettenti presso Calabrese, Cascone, Ceglia, Laierno, Erra
e De Maio.
1.5. Con riferimento particolare al ricorrente, il Tribunale osservava che gli
elementi acquisiti erano dimostrativi del suo grave coinvolgimento, se non nella
rapina della galleria del Seminario, in quella, in via di avanzata preparazione, al
portavalori presso l’ufficio postale di Baronissi, nonché della disponibilità di
un’attrezzatura non comune, sintomatica di coesione associativa, e che, in
particolare, avevano valenza indiziaria le continue e insolite frequentazioni tra
tutti i protagonisti, le perlustrazioni di siti sensibili con commenti assolutamente
autoeloquenti (come il dialogo in auto tra Ceglia e il ricorrente in occasione del
sopralluogo in Baronissi), il possesso di armi micidiali e di strumentazione
funzionale alle rapine consumate e da commettere (disturbatori di frequenza,

3

intercettazioni riconducevano allo stesso Cascone e alcune similitudini al

targhe false, veicoli rubati, equipaggiamento per il travisamento e altro); la
testimonianza di Somma Maddalena, sentimentalmente legata al coindagato
Cascone, quanto al coinvolgimento di questi e di Manzo nelle rapine, riscontrata,
con riguardo al secondo, dall’atteggiamento dallo stesso tenuto in occasione del
ritrovamento dell’arma nel bar del primo; l’interesse manifestato da tutti nella
vicenda successiva al sequestro delle armi di Sassolino e di Cascone; la
preparazione della rapina a Baronissi da parte di Ceglia unitamente al ricorrente,
a Cascone, a Laierno e a Erra; il significativo andirivieni dalla casa di Sassolino,

a De Maio, Calabrese ed Erra, che, unitamente alla comunanza degli scopi
delittuosi, rendeva “tutti codetentori di quelle armi stesse”.
1.6. Le esigenze cautelari trovavano certo fondamento nella estrema gravità
dei reati, nella micidialità delle armi a disposizione del gruppo e nella
organizzazione paramilitare posseduta, univocamente indicative di pericolosità
vincibile solo con la misura cautelare carceraria.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di
fiducia, Cuozzo Alfredo, che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e/o contraddittorietà della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del
procedimento (richiesta custodia cautelare del 12 marzo 2012, ordinanza G.i.p.
del 23 marzo 2012) in relazione alla fattispecie associativa di cui all’art. 416 cod.
pen. (capo a).
Secondo il ricorrente, gli elementi richiamati dal Tribunale a sostegno della
sussistenza dei gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc. pen. sono incongrui nella
dimostrazione del suo ruolo di partecipe, e segnatamente di promotore
dell’associazione, e sono inconsistenti e contraddittori nel raffronto estrinseco
con gli stessi elementi di fatto più analiticamente descritti negli indicati atti
processuali.
La consapevole partecipazione all’associazione, al di là e oltre l’eventuale
accordo sui singoli reati-fine, è stata ritenuta con riguardo alle “continue e anche
insolite frequentazioni tra tutti i protagonisti della vicenda”, che invece quanto a
esso ricorrente si riducono a incontri con alcuni degli indagati in singoli episodi
tra il mese di gennaio 2012 e il mese di marzo 2012, senza che si possa
comprendere il loro scopo e contenuto in assenza di intercettazioni, oltre a quella
relativa all’incontro dell’i marzo 2012.
Né, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha esposto in maniera esaustiva le
ragioni per le quali gli incontri sono stati significativi e tali da collegare i singoli
indagati ed esso ricorrente ai reati contestati e a quello associativo in particolare,
4

la sera prima del sequestro delle armi, da parte di Ceglia, insieme al ricorrente e

soffermandosi a elencare e descrivere circostanze indiziarle estranee alla sua
posizione e relative ad altri indagati, come i ritrovamenti di disturbatori di
frequenza, veicoli rubati ed equipaggiamento per il travisamento, rinvenuti nel
corso di perquisizioni che non lo hanno riguardato, la testimonianza di Somma
che ha coinvolto solo gli indagati Cascone e Manzo, e i comportamenti sospetti
successivi al ritrovamento delle armi riguardanti solo gli indagati De Maio, Ceglia
e Manzo.
Anche riguardo all’asserita partecipazione alla preparazione di una rapina a

ancora di rilevanza penale”, manca una esaustiva motivazione di collegamento
con le ipotesi di reato di cui alla contestazione provvisoria.
Del tutto illogicamente, pertanto, ad avviso del ricorrente, gli sono stati
addebitati comportamenti storici riferibili agli altri indagati, con metodo logico
non individuabile e non chiarito, in contrasto con i richiamati principi di diritto
fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e/o contraddittorietà della
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del
procedimento (richiesta custodia cautelare del 12 marzo 2012, ordinanza G.i.p.
del 23 marzo 2012) in relazione alla imputazione di concorso nei reati in materia
di armi di cui al capo b) della rubrica.
Secondo il ricorrente, il concorso è stato affermato apoditticamente dal
Tribunale per il ritenuto possesso di micidiali armi “da parte del gruppo e anche
del Cuozzo”, e quindi solo per avere riferito la condotta al gruppo, mentre nei
suoi confronti non risultano perquisizioni con esito positivo. L’unico elemento
indiziario a suo carico è la partecipazione all’incontro tenutosi il 9 gennaio 2012,
giorno precedente alla perquisizione del garage di Sassolino, all’interno del parco
Sonia; tuttavia, era necessario dimostrare che tutti gli indagati fossero convenuti
all’interno del parco per andare nel medesimo luogo, che la loro destinazione
fosse l’abitazione di Sassolino e che tutti fossero consapevoli della presenza delle
armi custodite all’interno del garage di pertinenza della stessa abitazione.
Nessun riferimento vi è stato nell’ordinanza al capo c) della imputazione, in
ordine alla quale, in ogni caso, il G.i.p. aveva ritenuto la inidoneità indiziaria
degli elementi rappresentati, con l’ordinanza di convalida del fermo resa il 7
marzo 2012 nei confronti dei coíndagati.
Né, ad avviso del ricorrente, la partecipazione alla rapina dell’i settembre
2011, estranea al procedimento in corso, poteva essere inserita nel sillogismo
logico per ricondurre a esso ricorrente una detenzione di armi da utilizzare in
detta o in altra occasione.
Sostengono, infine, la illogicità delle argomentazioni a sostegno della misura
5

un blindato a servizio dell’ufficio postale di Baronissi, “accertata in termini non

cautelare in corso le decisioni di questa Corte che hanno già annullato il
provvedimento del Tribunale del riesame nei confronti dei coindagati Ceglia,
Manzo, Calabrese e Laierno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo
le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo
giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della
concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali
intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o
rappresentativa, che non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la
responsabilità dell’indagato e tuttavia sono tali da lasciar desumere con elevata
valenza probabilistica l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del
21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le
successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995,
Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999,
Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000,
Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004,
Acanfora, Rv. 227511), e la loro valutazione, a norma dell’art. 273, comma

1

bis, cod. proc. pen., deve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni
contenute nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delineano, pertanto, i
confini del libero convincimento del giudice cautelare (Sez. F, n. 31992 del
28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del
24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 45441 del
07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del
04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601).
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato anche chiarito che
l’appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminoso richiede, oltre
all’accertamento dell’esistenza dell’associazione, che suppone – senza la

6

2. Deve premettersi che le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini

necessità di una distinzione precisa di ruoli – l’accordo di almeno tre persone per
commettere più delitti, la verifica del ruolo in essa svolto dal soggetto stesso e
delle modalità delle azioni da lui eseguite, tali da porre in rilievo la sussistenza di
un vincolo continuativo tra il predetto e l’associazione, la consapevolezza del
primo di far parte della seconda e di fornire un valido apporto al perseguimento
del programma criminale duraturo, per la cui realizzazione è richiesta la
predisposizione di una struttura anche rudimentale con i mezzi necessari per il
perseguimento delle finalità illecite (tra le altre, Sez. 1, n. 34043 del

2.3. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali,
quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla
peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza
del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. U, n. 11 del
22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del
22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500
del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre,
Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez.
1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n.
6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331, e da ultimo Sez. 1,
n. 1842 del 11/11/2010, dep. 21/01/2011, non massimata).

3. Svolte le indicate premesse, e procedendo alla concreta verifica di
legittimità della pronuncia impugnata, si osserva che il convincimento
manifestato dal Tribunale di Salerno circa la sussistenza a carico del ricorrente
di gravi indizi di colpevolezza, non esprime in modo logicamente coerente e
completo, alla luce degli indicati principi, le ragioni giuridicamente significative
che hanno determinato l’espresso giudizio di qualificata probabilità della
partecipazione dello stesso ricorrente all’associazione finalizzata alla
commissione di rapine in danno di “portavalori” e di concorso nelle violazione
della disciplina in materia di armi, di cui ai capi a) e b) della imputazione
provvisoria, ai quali l’ordinanza impugnata è limitata.
Il Tribunale, che ha ampiamente descritto lo sviluppo delle acquisizioni
indiziarie con richiami fattuali agli esiti delle svolte attività investigative, ha
7

22/09/2006, dep. 11/10/2006, D’Attis, Rv., 234800).

individuato gli elementi fondanti la prognosi di reità del ricorrente, con
argomentazioni incongrue e lacunose, che, emergenti dal testo della ordinanza,
incidono sul discorso motivazionale svolto nella stessa e non consentono di
rilevare il livello di gravità indiziaria raggiunto e di ritenere ragionevole il giudizio
prognostico da compiersi nella fase de libertate.
3.1. Stando al provvedimento impugnato, costituiscono gravi indizi della
personale partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa le
frequentazioni, continue e insolite, tra tutti i protagonisti, le perlustrazioni di siti

di armi micidiali e strumenti già usati o da usare in rapine.
Tuttavia, come già rilevato da questa Corte con i disposti annullamenti per
le posizioni di coindagati, mentre non si è dato esaustivo e logico conto del
carattere significativo delle indicate frequentazioni in rapporto al contesto
associativo, oggetto di contestazione, sotto il profilo del raccordo tra i soggetti
individuati e dei loro ruoli in vista del fine comune perseguito, non si è espressa
in termini congrui più specificamente riferiti al ricorrente la valenza associativa
dei suoi incontri con alcuni dei coindagati, registrati dai servizi di pedinamento e
dal sopravvenuto servizio intercettativo.
Né il riferimento alle acquisizioni delle eseguite perquisizioni è stato
logicamente correlato alla posizione del ricorrente, non indicato tra i detentori
del materiale sequestrato, collegato in via generica a rapine già commesse,
rimaste estranee al procedimento e al ricorrente in assenza della
rappresentazione di elementi indiziari a suo carico, e riferito del pari
genericamente ad attività illecite similari rimaste non ancora precisate.
Anche la programmazione della rapina al portavalori presso l’ufficio postale
di Baronissi, cui sono riferite le rappresentate perlustrazioni a opera del
ricorrente e del coindagato Ceglia e la conversazione tra essi intercorsa, inserita
nell’iter argomentativo a dimostrazione della gravità del quadro indiziario,
mentre non risulta di per sé ancora accertata in termini di rilevanza penale e
come tale contestata al ricorrente e ai coindagati, non è neppure esaustivamente
collegata per la sua significatività indiziaria con la ipotesi associativa, invece
contestata, né logicamente argomentata in rapporto alle dinamiche operative
dell’associazione, sì da accreditare allo stato un giudizio prognostico di “elevata
probabilità di colpevolezza” del ricorrente.
3.2. L’incidenza degli svolti rilievi come argomenti logici nella disamina della
posizione del ricorrente è pertanto più affermata che dimostrata e la loro
riferibilità, nei termini in cui sono riportati nella motivazione, alla qualità e al
ruolo del ricorrente nella ravvisata struttura associativa, con l’immanente
coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo,
costituisce una ipotesi, bisognosa di approfondimento nel contesto dei dati
8

sensibili accompagnate da commenti “assolutamente autoeloquenti” e il possesso

fattuali disponibili in rapporto agli elementi qualificanti la condotta partecipativa
e l’affectio societatis in particolare.
3.3. Né il discorso motivazionale è più specifico e concretamente idoneo ad
attingere sul piano indiziario la posizione del ricorrente nella parte relativa alla
imputazione provvisoria, elevata a suo carico, di concorso nella detenzione delle
armi, in mancanza della dimostrazione di un nesso consequenziale ragionevole
tra l’affermazione della sua partecipazione a una riunione presso l’abitazione di
Sassolino, avvenuta il 9 gennaio 2012, e il ritrovamento dell’arsenale nel garage

persuasiva verifica logica, il passaggio tra l’una e l’altra emergenza e la
valorizzazione della prima, della quale non è conosciuto l’oggetto, per farne
derivare la riferibilità al ricorrente e la sua consapevolezza della presenza delle
armi, poi rinvenute, nel pertinente garage.

4. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Salerno, che, in coerenza con quanto rappresentato,
dovrà in piena autonomia di giudizio, ma con motivazione completa e immune da
vizi logici, rivalutare il quadro indiziario a carico del ricorrente, e del caso
integrato dalla pubblica accusa, e riconsiderare la sua vicenda cautelare.
La Cancelleria dovrà provvedere, trattandosi di ricorrente in stato di custodia

ci
o

cautelare in carcere, all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Salerno.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dello stesso, avvenuto il giorno successivo, non essendo chiarito, in termini di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA