Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37649 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37649 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricor-so proposto da:
MAZZUCCO PIER GIOVANNI N. IL 25/08/1947
avverso la sentenza n. 4579/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

1. Con sentenza in data 12/07/2012, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza pronunciata in data 13/02/2009 con la quale il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto MAZZUCCO Pier Giovanni
responsabile del reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. e lo aveva

2.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo la
DELL’AGGRAVANTE EX ART.

61

N.

7

C.P.

MANCATA ESCLUSIONE

dalla quale sarebbe conseguita non

solo l’attenuazione del trattamento sanzionatorio ma soprattutto
l’insussistenza della condizione di procedibilità, essendo la querela stata
proposta oltre tre mesi dopo dalla consumazione del reato.

3. La doglianza è manifestamente infondata posto che: a) l’odierno
ricorrente non aveva sollevato la suddetta censura nell’atto di appello,
sicché l’assenza di precedente impugnazione preclude nel presente
giudizio la trattazione di tale punto; b) in ogni caso, contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente, l’importo di C 6.300 costituisce
sicuramente un danno patrimoniale di rilevante gravità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE EST.

NTE

condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 500,00 di multa.

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