Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37647 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37647 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: LIUNI GIUSEPPE N. IL 05/12/1946
TRAVERSI GIROLAMO N. IL 18/10/1970
avverso la sentenza n. 1817/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

‘,ì

1. Con sentenza in data 24/05/2012, la Corte di Appello di Ancona
confermava la sentenza pronunciata in data 07/01/2010 con la quale il
Tribunale di Pesaro aveva ritenuto LUINI Giuseppe e TRAVERSI
Girolamo responsabili dei reati di ricettazione e falso e li aveva
condannati alla pena, rispettivamente, di anni due mesi quattro di

C 1.000,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati, in proprio, hanno
proposto due distinti ricorsi per cassazione deducendo entrambi:
2.1

INOSSERVANZA DELL’ART.

420

TER C.P.P.

per avere Corte di Appello

celebrato l’udienza del 24/05/2012 benchè il difensore avesse prodotto
documentazione medica attestante l’impossibilità a viaggiare;
2.2

OMESSA MOTIVAZIONE

in ordine ai criteri utilizzati per la

quantificazione della pena irrogata.

3.1 ricorse of manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

4. In merito al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per
legittimo impedimento, la Corte territoriale ha correttamente rilevato
che non solo la certificazione medica non specificava alcuna impossibilità
assoluta a partecipare al procedimento, ma l’istanza stessa non era
neppure corredata dalla giustificazione della mancata nomina di un
sostituto. Infatti, per consolidata giurisprudenza, “è necessario che il
difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un
sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà
discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso
dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo”:

ex plurimis

Cass. 308/2001 rv. 218157.
Pertanto, essendo la censura generica ed aspecifica rispetto alla
motivazione, la medesima va ritenuta manifestamente infondata

1

reclusione ed C 800,00 di multa e di anni due mesi otto di reclusione ed

5. Il secondo motivo, con il quale si censura la motivazione sia in
ordine al giudizio di colpevolezza che in ordine al trattamento
sanzionatorio, è assolutamente generico ed aspecifico essendosi
entrambi i ricorrenti limitati ad invocare la illogicità e contraddittorietà

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

IL CONSIGLIERE, EST.
(Dott. G. Rago

della motivazione senza però minimamente illustrarne le ragioni.

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