Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37646 del 30/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37646 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAMMARO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/05/1984
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 30/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/05/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 11/10/2016, nei confronti di
TAMMARO DOMENICO in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: vizio di
ragioni del primo giudice, sintetizzando arbitrariamente i motivi di appello e
fornendo una risposta superficiale e smentita dagli atti, basandosi su ipotesi
investigative prive di riscontro; la dosimetria della pena sarebbe sorretta su dati
virtuali e extraprocessuali.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente articola censure del tutto assertive e generiche.
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero
non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da
sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
246980).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.
motivazione, avendo la Corte di appello meramente motivato sulla base delle