Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37645 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37645 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENUTI LEONARDO N. IL 17/04/1989
avverso la sentenza n. 676/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo ECCESSIVITÀ DELLA PENA
per non avere la Corte di Appello concesso le invocate attenuanti
generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte
territoriale ha rigettato l’istanza di applicazione delle attenuanti di
cui all’art. 62 bis c.p. in considerazione della precedente
condanna cui risulta gravato l’odierno ricorrente e della gravità
del fatto desumibile sia dalla riduzione in condizione di incapacità
della vittima – attraverso la subdola somministrazione di sostanza
narcotizzante in una bevanda – sia dal numero e dal valore
complessivo rilevanti dei beni asportati.
La censura, quindi, va ritenuta manifestamente infondata
in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve
ritenersi congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.

DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
ENTE
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

1. Con sentenza in data 21/06/2012, la Corte di Appello di
Bari confermava la sentenza pronunciata in data 17/10/2011 con
la quale il G.U.P. del Tribunale di Trani aveva ritenuto VENUTI
Leonardo responsabile del reato di cui all’art. 628, commi 2 e 3
bis c.p. e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di
reclusione ed C 600,00 di multa.

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