Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37644 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37644 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PALLONETTO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/08/1980
GALLO CATERINA nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/01/1981

avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 05/10/2017,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 26/03/2012, nei confronti di
PALLONETTO FRANCESCO e GALLO CATERINA, in relazione al reato, contestato
in concorso di cui all’art. 385 cod. pen.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo con un unico

pen.: vizio di motivazione, avendo la Corte di appello meramente motivato sulla
base delle ragioni del primo giudice, sintetizzando arbitrariamente i motivi di
appello e fornendo una risposta superficiale e smentita dagli atti, basandosi su
ipotesi investigative prive di riscontro; la dosimetria della pena sarebbe sorretta
su dati virtuali e extraprocessuali.
2. I ricorsi sono inammissibili.
I ricorrenti articolano censure del tutto assertive e generiche.
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero
non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da
sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
246980).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen. valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

atto i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc.

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