Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37643 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37643 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN JEMAA RAFIK nato il 14/01/1989

avverso la sentenza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 11/09/2017,

parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in
data 22/09/2014, nei confronti di BEN JEMAA RAFIK confermava la condanna in
relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

erronea qualificazione dei fatti; eccessività della pena e carenza e vizio di
motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente articola censure del tutto generiche.
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero
non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da
sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
246980).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per la

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