Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37642 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37642 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTO GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/10/1957

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 06/10/2016,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/01/2011, nei confronti di PERFETTO
GIOVANNI in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

valutato le censure difensive, circa la qualificazione del fatto in termini di lieve
entità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art.

62-bis cod.

pen., avendo fatto riferimento ai precedenti dell’imputato, e alla recidiva, che
poteva essere esclusa o almeno neutralizzata con le citte circostanze.

2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente articola censure generiche che non si correlano neppure alle
ragioni della sentenza impugnata e a tratti invocano una inammissibile
rivalutazione di merito.
Quel che è sufficiente rilevare è che Corte di appello, con motivazione
esente da manifesti vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento sui punti attinti dal gravame, risultando pertanto incensurabile in
questa sede.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria pena, non avendo

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