Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37642 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37642 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASTINI PRIMO N. IL 04/01/1980
avverso la sentenza n. 147/2012 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
1. Con sentenza in data 05/07/2012, il g.u.p. del Tribunale di
Cassino assolveva MASTINI Primo dai reati di cui agli artt. 572 c.p.
(capo sub A), artt. 612, comma 2, 594 c.p. (capo sub B), art. 629 c.p.
(capo sub C), artt. 4 e 7 L. 895/67 (capo sub D) e artt. 81, 612, comma
2 c.p. (capo sub E) perché non imputabile al momento del fatto e
e custodia per la durata di anni uno.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
OMESSA,
per avere il g.u.p. applicato la
suddetta misura di sicurezza, pur potendo la pericolosità del prevenuto
essere limitata anche mediante misura non detentiva quale la libertà
vigilata con prescrizioni.
3. Il ricorso – proposto per saltum ex art. 569 lett. E) cpp – va
convertito in appello in quanto, a seguito della sentenza n° 274/2009
della Corte Cost., l’imputato, assolto per difetto di imputabilità (come
nel caso di specie), può, ex art. 443 cpp proporre appello
PQM
QUALIFICATO
Il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Appello di Roma
Roma 18/06/2013
applicava all’imputato la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura