Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37641 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37641 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HOUKACHA MOSTAFA N. IL 07/01/1982
avverso la sentenza n. 2442/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
fl
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la INOSSERVANZA
O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 628 C.P. per avere la Corte territoriale
ritenuto sussistente il reato di rapina in difetto dell’elemento costitutivo
dell’uso della violenza o della minaccia, avendo la vittima riportato le
lesioni in conseguenza del movimento con cui il prevenuto si
impossessava del denaro e non già di una spinta volontaria.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di
Appello ha, in modo e coerente con gli evidenziati elementi fattuali,
rilevato che sia la denuncia sporta dalla parte offesa che il verbale di
arresto attribuiscono all’odierno ricorrente una condotta violenta
volontariamente posta in essere ai danni della cassiera, consistita in una
spinta finalizzata all’impossessamento del denaro contenuto all’interno
della cassa.
Pertanto, la censura va ritenuta null’altro che un modo surrettizio
di introdurre in sede di legittimità una nuova ed alternativa versione dei
fatti: il che è inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE EST
(Dott. G. Rago)
1. Con sentenza in data 14/11/2012, la Corte di Appello di Brescia
confermava la sentenza pronunciata in data 15/02/2012 con la quale il
Tribunale di Bergamo aveva ritenuto HOUKACHA Mostafa responsabile
dei reati di cui agli artt. 628, comma 1 c.p. (capo sub 1) e 61 n. 2, 582,
585 in relazione all’art. 576, comma 1 n. 1 c.p. (capo sub 2) e lo aveva
condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed C 600,00
di multa.