Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37640 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37640 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cervellieri Silvia, nata a Maglie il 19/02/1982,

avverso l’ordinanza del 13/05/2013 dei Tribunale del riesame di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito per la ricorrente Domenico Neto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra Silvia Cervellieri ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
13/05/2013 del Tribunale di Lecce che ha respinto l’istanza di riesame del
decreto del 19/04/2013 con il quale il Procuratore della Repubblica presso quello
stesso Tribunale, ipotizzando la sussistenza dei reati di cui agli artt. 4, commi 4bis e 4-ter, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed al fine di risalire ai soggetti con i

Data Udienza: 19/12/2014

quali veniva svolta on line l’attività illecita, aveva disposto il sequestro probatorio
di un PC, una stampante, varie banconote, monete, palinsesti e classifiche
relativi ad eventi sportivi, di proprietà della Cervellieri.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la non emendabile mancanza di
motivazione del decreto di convalida del sequestro, insufficiente e inidonea a
spiegare anche le ragioni per le quali non assolvano alla finalità probatoria del
provvedimento le copie dei files e dei documenti sequestrati.
1.2.Con il secondo eccepisce la natura discriminatoria dell’esclusione della

congiunto dei giochi pubblici per la mancata prestazione di garanzie da parte di
due differenti istituti di credito (decisione impugnata dinanzi al giudice
amministrativo), nonché l’ingiusto e di conseguenza illegittimo diniego oppostole
dalla Questura di Lecce al rilascio della licenza di P.S. sol perché associata ad
allibratore non accreditato in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.11 primo motivo è generico e del tutto infondato.
3.1.La polizia giudiziaria aveva proceduto, di iniziativa, al sequestro
probatorio <>.
3.2.11 pubblico ministero aveva convalidato il sequestro spiegando che
«occorre effettuare attività di analisi al fine di risalire anche ai soggetti con cui
veniva svolta on-line l’attività illecita>>.
3.3.11 Tribunale, che dal contenuto dell’ordinanza impugnata non risulta
essere stato investito della specifica questione relativa alla mancanza di
motivazione del provvedimento del pubblico ministero, ha dato atto che il
decreto di convalida aveva indicato in modo sufficiente le ragioni del sequestro.
3.4. La ricorrente, che non contesta la natura di corpo di reato e/o di cose
ad esso pertinenti dei beni sequestrati, eccepisce la radicale mancanza di
motivazione dell’ordinanza impugnata

«con riguardo alla mancanza di

motivazione a sostegno della convalida del sequestro>> e illustra l’eccezione
soffermandosi a lungo sulla necessità che il decreto di sequestro probatorio
debba indicare le ragioni della apposizione del vincolo anche quando cada su
cose costituenti corpo di reato. A ulteriore dimostrazione della sussistenza del
vizio, in sede di odierna discussione il difensore ha stigmatizzato il fatto che

UNIQGROUP LTD dal bando di gara per la concessione di 2000 diritti di esercizio

l’ordinanza impugnata indichi erroneamente, tra gli oggetti sequestrati, anche un
PC e una stampante, in realtà mai sequestrati.
3.5.Ricorda preliminarmente il Collegio che avverso le ordinanze emesse a
norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.,

il ricorso per cassazione è

ammesso solo per violazione di legge.
3.6.Come già spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure
cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,

meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano
anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U,
n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del
25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816
del 28/02/2013, Buonocore).
3.7.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del
04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è
graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione
apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di
esistenza, completezza e logicità del discorso argonnentativo su cui si è fondata
la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle
critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di
Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa
(Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999,
Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del
28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del
13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in
generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e
proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la
decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
3.8.Nel caso di specie, come già anticipato, non risulta dal testo
dell’ordinanza impugnata che il Tribunale sia mai stato investito della specifica
questione relativa alla mancanza di motivazione del decreto di convalida del
sequestro probatorio, vizio che la ricorrente sembra eccepire per la prima volta
in questa sede di legittimità con riferimento appunto all’originario provvedimento
del PM piuttosto che all’ordinanza impugnata.
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rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione

3.9.In ogni caso, in ossequio agli insegnamenti già esposti, non può
affermarsi in alcun modo che la motivazione dell’ordinanza sia fisicamente
assente o apparente o tale da dissimulare la mancanza di un effettivo esame
critico del provvedimento impugnato.
3.10.Esclusa l’assenza fisica della motivazione, non può certo essere l’errata
elencazione degli oggetti sequestrati (ove di errore effettivamente si tratti, posto
che l’argomento non è stato speso nei motivi di ricorso ed il Collegio non è in
grado di verificare la fondatezza dell’assunto) ad esser di per sé sintomatica

privare di sostanza l’affermazione, obiettivamente corretta, per la quale
l’indicazione delle ragioni probatorie del sequestro, nei termini descritti nel
decreto di convalida, è sufficiente a giustificare il vincolo; ciò perché la
motivazione fornita dal PM, che ha positivamente spiegato le ragioni
investigative che militano a favore del vincolo reale con la necessità di accertare
(e dunque individuare) le responsabilità di ulteriori concorrenti nel reato, non
può essere definita apparente (e dunque inesistente) né nei termini sopra
indicati, né alla luce delle considerazioni che seguono.
3.11.La motivazione del decreto di sequestro assolve all’onere di spiegare
all’interessato le ragioni per le quali è necessario sottrarre il bene (corpo di reato
o cosa ad esso pertinente) alla sua disponibilità: il fine è “l’accertamento dei
fatti”, il rapporto di strumentalità rispetto ad esso è connotato in termini di
“necessità” (e non di mera opportunità o utilità; cfr. sul punto Sez. 5, n. 17711
del 03/12/2004, Cerchi, Rv. 232282).
3.12.La qualificazione del bene in termini di “corpo del reato” (o di cosa ad
esso pertinente) non si identifica con la “necessità” del sequestro probatorio e
non esaurisce l’onere motivazionale sul punto: occorre indicare quale sia la
necessità che giustifica la temporanea compressione del diritto di proprietà (o
comunque di godimento) del bene sottratto all’interessato.
3.13.Non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare
le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno
all’onere motivazionale preteso dall’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.. Di certo
non sono ammissibili mere formule di stile, magari contenute in timbri o moduli
prestampati, adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi
riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie (Sez. 3, n. 19615 del
11/03/2014, Gamba; Rv. 259647; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo, Rv.
250959).
3.14.Questa Corte ha già spiegato che il decreto di sequestro deve indicare
«le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale
del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al

thema decidendum

del

processo, secondo il catalogo enunciato dall’art. 187 c.p.p., in funzione cioè
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dell’assenza di un approccio critico alle questioni devolute in sede di riesame e a

dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità
dell’autore». Ciò perché «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e art. 1
primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni
probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa
si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario
con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle
contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche
sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua

di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine
endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir.
uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K.)>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
Ferazzi, Rv. 226711).
3.15.In taluni casi anche la sintetica indicazione della “necessità di
proseguire le indagini” è stata ritenuta adeguata e sufficiente quando sia di
immediata percezione la “diretta” connessione probatoria tra il vincolo di
temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della
attività investigativa (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614, in
un caso di sequestro di merce contraffatta; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014,
Lombardi, Rv. 259949, in ipotesi di reato di importazione, senza autorizzazione,
di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si
ipotizzava avessero tale natura; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv.
260205, in un caso di sequestro di documento sospettato di falsità).
3.16.In altro caso è stato ritenuto legittimo il sequestro di un iPad effettuato
nell’ambito di indagini per reati fiscali e motivato in considerazione della sua
rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente
inerente alla condotta criminosa per la quale si procedeva (Sez. 3, n. 19886 del
16/04/2014, Garritani, Rv. 261506).
3.17.In altre circostanze questa Corte ha evocato il rispetto del principio di
proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista
professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare
l’accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, per affermare che l’ordine di
esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell’art. 256 cod. proc. pen., e l’eventuale
successivo provvedimento di sequestro probatorio impone che tali provvedimenti
siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della
“res” da sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessità di apprendere la stessa ai
fini dell’accertamento della notizia di reato (Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014,
Minniti, Rv. 260068; Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, Sarzanini, Rv. 237917;
Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054).

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durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto

3.18.La latitudine dell’onere motivazionale va dunque valutata caso per
caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, degli interessi e diritti
coinvolti e delle specifiche esigenze investigative; ed è ovvio che quanto più sono
sacrificati diritti costituzionali inviolabili o non comprimibili, quanto più non sia di
intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l’ipotesi di reato per la
quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l’onere del
Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento
quello specifico bene.

motivazione che, avuto riguardo al reato ipotizzato e alle esigenze investigative
indicate, è del tutto sufficiente e adeguata.
3.20.La ricorrente non contesta la finalità del provvedimento, né allega (e
non risulta che l’abbia mai fatto) che, avuto riguardo a tale finalità, non
sussistesse la necessità di apprendere i beni sequestrati.
3.21.Nel che sta la genericità del motivo (oltre che la sua infondatezza), non
superata dalla altrettanto generica doglianza secondo la quale avrebbero potuto
essere estratte le copie dei files e dei documenti sequestrati.

4.11 secondo motivo di ricorso è palesemente infondato.
4.1.La ricorrente deduce di essere affiliata commerciale della <> di Malta.
4.2. La «Uniq Group Ltd.» è stata esclusa dalla gara per l’affidamento in
concessione dell’esercizio di giochi pubblici indetta in esecuzione dell’art. 10,
comma 9-octies, dl. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione dell’art. 3.2 delle “regole
amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della
convenzione”, secondo il quale «nell’ipotesi in cui il candidato sia un soggetto
costituito da meno di due anni la capacità economica e finanziaria può essere
dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno
due istituti bancari».
4.3. La «Uniq Group Ltd.», essendo costituita da meno di due anni, e
non potendo comprovare la sussistenza dei requisiti di capacità economica
richiesti in via ordinaria (ricavi complessivi, relativi all’attività di operatore di
gioco, non inferiori a due milioni di Euro nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda), aveva presentato una
sola garanzia bancaria rilasciata dall’unico istituto maltese ammesso dall’Autorità
governativa a fornire tale servizio per le società di “gaming/gambling”.
4.4.L’esclusione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. del Lazio.

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3.19.Nel caso di specie, come visto, il Pubblico Ministero ha adottato una

4.5.Secondo l’ordinanza impugnata l’esclusione non è dovuta a ragioni
discriminatorie poiché il requisito della adeguata capacità economica e finanziaria
risponde a criteri di interesse generale e non agli interessi patrimoniali dello
Stato membro dell’Unione.
4.6.La ricorrente censura la decisione sotto un duplice profilo: a) per un
primo aspetto lamenta che il Tribunale non ha fornito risposta alla circostanza
documentata che la «Uniq Group Ltd.» aveva presentato ricorso al T.A.R.; b)
per un secondo aspetto eccepisce che comunque si tratta di esclusione

mancato rilascio della licenza di P.S..
4.7. Si tratta di rilievi del tutto infondati (per certi versi, come si vedrà,
anche generici e inammissibilmente fattuali).
4.8.Quanto alla dedotta presentazione al giudice amministrativo del ricorso
avverso la delibera di esclusione, ricorda la Corte che il giudice penale, salvo che
non sia diversamente stabilito, è fisiologicamente tenuto a risolvere in via
incidentale ogni questione civile, amministrativa o penale da cui dipende la
decisione, sicché la presentazione di un ricorso avverso un provvedimento
amministrativo non solo non impedisce al giudice penale di conoscere
autonomamente della legittimità del provvedimento stesso impugnato (ai fini di
una sua eventuale disapplicazione), ma non lo obbliga nemmeno a sospendere il
procedimento penale, né a motivare sulle ragioni della mancata sospensione,
posto che solo l’ordinanza con la quale si dispone la sospensione è impugnabile
(artt. 3 e 479, cod. proc. pen.), non anche quella che non l’ha disposta.
4.9.Nel caso di specie, dunque, bene ha fatto il Tribunale ad affrontare
direttamente la questione di merito posta dalla ricorrente, tanto più ove si
consideri la sede cautelare dell’ordinanza adottata.
4.10.Nel merito della questione posta, osserva questa Suprema Corte che in
alcun modo può riconoscersi natura discriminatoria alla clausola che impone ai
partecipanti costituiti da meno di due anni di fornire adeguate garanzie bancarie
nei termini indicati dal punto 3.2 del regolamento sopra citato.
4.11.Si tratta di richiesta pretesa a garanzia degli interessi generali dei
consumatori e, quel che più conta, oggettivamente rivolta a tutti i concorrenti,
qualunque ne sia la nazionalità e sede legale, ragionevolmente giustificata dal
fatto che si tratta di imprese ancora in fase di consolidamento e che in ogni caso,
essendo costituite da meno di due anni, non possono dimostrare di aver
conseguito ricavi complessivi, relativi all’attività di operatore di gioco, non
inferiori a due milioni di euro nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda.
4.12.La ricorrente tuttavia eccepisce la natura discriminatoria del
regolamento sul rilievo che le referenze bancarie non devono necessariamente

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discriminatoria che comporta l’esclusione di qualsiasi sanzione penale correlata al

essere due, come si evince dall’art. 47 della direttiva 31/03/2004, n. 2004/18/
CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi – pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 134 – abrogata e sostituita dalla direttiva 26 febbraio 2014, n.
2014/24/UE, sugli appalti pubblici – pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n.
L 94 ed entrata in vigore il 17 aprile 2014, che, per la parte che interessa,
prevede espressamente che «l’operatore economico che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice

qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione
aggiudicatrice».
4.13.0sserva al riguardo il Collegio che: a) la direttiva in questione riguarda
la aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e servizi e dunque non si applica
al settore dei giochi e scommesse, escluso anche dalla normativa comunitaria
che disciplina i servizi nel mercato interno (art. 2, lett. h, direttiva 12/12/2006,
n. 2006/123/CE); b) non è in ogni caso ritenuta direttamente o indirettamente
discriminatoria, o comunque in contrasto con l’ordinamento comunitario, la
richiesta di idonee garanzie bancarie per l’erogazione di servizi nel mercato
interno giustificata da motivi imperativi di interesse generale come la tutela dei
consumatori (artt. 4, n. 8, e 14, n. 7, direttiva n. 2006/123/CE, cit.); c) il bando
di gara non esclude che l’istituto bancario possa aver sede in un qualsiasi paese
diverso da quello nel quale ha sede la società richiedente; d) la ricorrente non
allega comportamenti indirettamente discriminatori poiché non eccepisce di
essere stata esclusa dalla gara nonostante avesse fornito la prova della propria
capacità economica e finanziaria nei modi stabiliti dal citato art. 47, a meno di
non ritenere tale il carteggio epistolare intercorso con l’AMMS (che si dice
allegato al ricorso ma che tale non è), inammissibilmente offerto a questa
Suprema Corte per la diretta valutazione della sua idoneità a fornire le richieste
garanzie finanziarie.
4.14.Ne consegue che l’eccezione è, in termini assoluti, manifestamente
infondata e, nella parte in cui denunzia la legittimità di una regola che si presta a
prassi indirettamente discriminatorie, è comunque generica nei suoi costituiti
fattuali.
4.15.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616
cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di C 1000,00.

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è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C L000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19/12/2014

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