Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3764 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3764 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Napolano Massimiliano, nato a Villaricca il 22/04/1972,
avverso l’ordinanza del 16/10/2014 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo
esame.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
16 ottobre 2014, resa ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. nei riguardi di
Napolano Massimiliano, ha applicato la disciplina del reato continuato ai reati
separatamente giudicati, di cui ai seguenti titoli: a) sentenza del 22 maggio 2013
della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 31 ottobre 2013, emessa all’esito
di giudizio ordinario, con la quale era stata già riconosciuta la continuazione tra il
reato associativo di tipo mafioso da essa giudicato e il reato di estorsione
aggravata ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, giudicato con altra sentenza

Data Udienza: 21/10/2015

della medesima Corte in data 18 ottobre 2012, irrevocabile dal 19 marzo 2013,
emessa all’esito di giudizio abbreviato; b) sentenza della Corte di appello di
Napoli del 5 marzo 2013, irrevocabile il 20 aprile 2013, resa all’esito di giudizio
abbreviato, per il reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n.
203 del 1991.
La Corte ha individuato come più grave il delitto di tentato omicidio
aggravato, di cui alla sentenza del 5 marzo 2013, per il quale era stata applicata

dell’aumento ex art. 7 legge n. 203 del 1991, ridotta di un terzo ad anni otto e
mesi quattro per la diminuente del rito abbreviato; su tale pena base sono stati
applicati gli aumenti di anni uno e mesi quattro per ciascuno dei tre reati in
continuazione col delitto di tentato di omicidio (detenzione e porto di armi,
ricettazione e danneggiamento seguito da incendio), di cui alla medesima
sentenza del 5 marzo 2013, con un aumento complessivo quindi di anni quattro
di reclusione.
A tale pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione è stata aggiunta
l’ulteriore pena di anni uno e mesi quattro per il reato di estorsione giudicato con
sentenza del 18 ottobre 2012 della Corte di appello di Napoli, emessa all’esito di
giudizio abbreviato; e l’aumento di anni due di reclusione per il delitto
associativo giudicato con sentenza della stessa Corte del 22 maggio 2013
all’esito di giudizio ordinario.
E’ stata, pertanto, applicata la pena di anni otto e mesi quattro + anni
quattro (reati di cui alla sentenza del 5 marzo 2013) + anni uno e mesi quattro
(reato di cui alla sentenza del 18 ottobre 2012) + anni due (reato di cui alla
sentenza del 22 maggio 2013) per una pena complessiva finale di anni quindici e
mesi otto di reclusione a fronte dell’originario cumulo materiale di pene di anni
diciassette di reclusione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione
Napolano Massimiliano tramite il difensore, avvocato Gian Paolo Schettino del
foro di Napoli, il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione con
riguardo ai criteri di calcolo degli aumenti di pena.
Sono mosse sostanzialmente due censure: aver applicato singoli aumenti di
pena per i reati satellite superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione
nelle pertinenti sentenze di condanna; aver omesso la riduzione della pena
complessiva per la diminuente imposta dal rito abbreviato applicato nel giudizio
relativo al delitto più grave (il tentato omicidio) sanzionato con la pena più
elevata.
2

la pena base più elevata di anni dodici e mesi sei di reclusione, tenuto conto

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 9 aprile 2015,
rileva la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato per i reati
satelliti giudicati con la sentenza del 5 marzo 2013, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, e per il reato giudicato con la sentenza del 18 ottobre 2012,
parimenti emessa all’esito di giudizio abbreviato, già riconosciuto in
continuazione con il fatto associativo giudicato con sentenza del 22 maggio 2013
pronunciata secondo il rito ordinario.

determinazione della pena, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel caso di
sentenze di condanna di cui alcune emesse all’esito di giudizio abbreviato e altre
in giudizio ordinario, precisando, in contrario avviso rispetto al ricorrente, che la
diminuente di un terzo va applicata alle sole pene determinate per i reati
giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato
oggetto del rito speciale.
Rileva, infine, il Procuratore la problematicità della questione, variamente
risolta dalla giurisprudenza, del limite agli aumenti di pena stabilito dall’art. 671,
comma 2, cod. proc. pen.: se esso debba intendersi come riferito alla sola pena
finale, determinata ai sensi dello stesso art. 671, nel senso che essa non deve
essere superiore al cumulo materiale delle pene di cui ai plurimi titoli di
condanna, ovvero se i singoli aumenti, pur autonomamente determinati dal
giudice dell’esecuzione, non debbano comunque superare quelli applicati dal
giudice della cognizione, dovendo ammettersi solo la possibilità di una variazione

in me/ius in sede esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità sarebbe contrastante sul punto e il
Procuratore propende per la seconda soluzione oppure per la rimessione della
questione alle sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo il quale,
riconosciuta la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all’esito
di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all’esito di giudizio ordinario, la
riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata solo sulla pena determinata
per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave
sia stato giudicato con il rito speciale, poiché la diminuente di un terzo non può
operare per i reati definiti con giudizio ordinario (c.f.r., in termini, Sez. 5, n.
47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144; conformi con riguardo ad ipotesi
3

Il Procuratore richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di

in cui il reato più grave era stato giudicato con rito ordinario e i reati satelliti con
rito abbreviato: Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv.
254977; Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv. 245719).
La Corte di legittimità ha anche affermato che, in tema di applicazione della
continuazione, sia in sede esecutiva, sia -allorché il nesso venga riconosciuto con
riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile- in sede
di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di “reformatio in peius”, di cui

dall’art. 671, comma 2, stesso codice, a norma del quale la pena complessiva
non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di
condanna (Sez. 3, n. 23949 del 29/04/2015, Susto, Rv. 263848; Sez. 2, n.
43768 del 08/10/2013, Bacio Terracino, Rv. 257664; Sez. 1, n. 12704 del
06/03/2008, D’Angelo, Rv. 239376); mentre è rimasto isolato, nel quadro della
giurisprudenza più recente, l’interpretazione contraria di Sez. 1, n. 44240 del
18/06/2014, Palaia, Rv. 260847 (conforme a remoti precedenti: Sez. 1, n. 5336
del 29/09/1997, Giugliano, Rv. 208592; Sez. 1, n. 1413 del 07/03/1995 Casella
Rv. 200921), secondo la quale, in sede esecutiva, al giudice che procede alla
ridetermínazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo
della continuazione è preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena
inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (si veda, anche,
Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall., Rv. 260903, massimata con riferimento
all’individuazione vincolata della violazione più grave in quella sanzionata con la
pena più elevata dal giudice della cognizione, senza possibilità di modificarne
specie e misura).

in

Ritiene il collegio che, tema di applicazione della disciplina del reato
continuato in sede esecutiva, attesa l’ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in
via eccezionale al giudice dell’esecuzione, sia più conforme alla lettera e alla ratio
legis l’interpretazione prevalente che vincola il giudice dell’esecuzione al rispetto
del doppio limite di individuare la violazione più grave in quella per la quale è
stata inflitta dal giudice della cognizione la pena più elevata (art. 187 d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271) e di applicare una pena unica non eccedente la somma di
quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto (art. 671, comma 2, cod.
proc. pen.), senza imporre il terzo limite della determinazione degli aumenti per i
singoli reati satelliti in misura non superiore a quelli già applicati dal giudice della
cognizione.
Il caso in esame va, dunque, risolto sulla base dei seguenti principi di diritto,
così riformulati in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta:
l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ex art. 671

all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per cui l’unico limite è quello stabilito

I

cod. proc. pen., comporta la diminuzione di un terzo della pena, a norma dell’art.
442, comma 2, cod. proc. pen., per i soli reati giudicati con rito abbreviato, siano
essi reati satelliti ovvero violazione più grave determinata a norma dell’art. 187
disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di confluenza
nell’unificazione criminosa, anche di reati giudicati con rito ordinario, non si
dovrà procedere alla riduzione di un terzo della pena finale ma solo delle frazioni
di pena riferite ai reati giudicati con rito abbreviato; nella determinazione dei

nell’esercizio motivato e delimitato del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e
133 cod. pen., frazioni di pena più elevate rispetto a quelle applicate in sede di
cognizione, purché, come imposto dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., la
pena finale non superi la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o
decreto di condanna, potendo quindi variare anche in aumento i singoli addendi
di pena ma non il risultato sanzionatorio finale del cumulo giuridico che non può
essere eccedente, ma solo minore o pari a quello risultante dal cumulo
materiale.

2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché il giudice
dell’esecuzione non ha applicato la riduzione di un terzo della pena per i reati
giudicati secondo il rito abbreviato, ferma la legittima esclusione di tale riduzione
per i reati giudicati con rito ordinario e salva la facoltà del giudice dell’esecuzione
di rideterminare i singoli aumenti di pena anche in misura difforme da quella
stabilita dal giudice della cognizione, fermo il rispetto della disposizione che
impone una pena finale non eccedente la somma di quelle inflitte con ciascuna
sentenza o decreto di condanna.
Insieme all’annullamento va disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, in diversa composizione giusta
sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Napoli.
Così deciso il 21/10/2015.

singoli aumenti di pena per i reati satelliti, il giudice dell’esecuzione può stabilire,

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