Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3764 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3764 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERRUTI GIORGIO N. IL 16/02/1988
avverso la sentenza n. 13/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 20/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
tuPe-Z
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Ìe’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Berruti Giorgio avverso la sentenza
emessa in data 30.6.2013 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica che
confermava quella del Giudice di Pace di Asti in data 9.2.2012 con la quale il predetto
Berruti era stato riconosciuto colpevole del delitto di lesioni colpose con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, in danno Pancrazio Gaetano (fatto del
25.4.2008) e condannato alla pena di C 300,00 di multa oltre al risarcimento del
danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e comunque in violazione dell’art.
154 co.

10 lett. a) e b) C.d.S., percorrendo via Venezia con provenienza dal

cavalcavia Giolitti in Asti, giunto all’altezza del civico 78 iniziava la manovra di svolta
a sx omettendo di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza recare pericolo o
intralcio agli altri utenti nonché di azionare la freccia e, in particolare, senza avvedersi
che il motociclo Gilera Nexus condotto da Gaetano Pancrazio stava percorrendo la
predetta strada nella medesima direzione di marcia ed aveva iniziato la manovra di
sorpasso della vettura che lo precedeva: questa, di conseguenza, andava ad urtare
contro l’Alfa Romeo rovinando a terra sicchè Pancrazio Gaetano riportava lesioni
personali giudicate guaribili in 60 gg.
Il ricorrente articola i motivi di seguito sinteticamente riportati:
1. la mancata assunzione di una prova decisiva ovvero di una perizia tecnica per la
ricostruzione della cinematica del sinistro al fine di attestare le modalità del sinistro ed
individuare la sussistenza o meno di responsabilità colpose dell’imputato ovvero di
esclusiva responsabilità della p.o. costituita parte civile;
2. la violazione di legge in relazione all’art. 590 c.p. e alla sussistenza del nesso
causale;
3. il vizio motivazionale in ordine alla mancata valutazione della ricorrenza del nesso
causale in dipendenza del comportamento delle parti, omettendo il dovuto giudizio
controfattuale di cui alla nota sentenza “Franzese” delle SS.UU. di questa Corte;
4. la violazione di legge in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte
civile, essendo già stata erogata la somma di 40.000,00 da parte del responsabile
civile;
5. il vizio motivazionale in ordine alla liquidazione generica del danno in favore della
parte civile;
6. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della
pena, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di
cui all’art. 62 n. 6 c.p. nonché dell’indulto.
E’ stata depositata una memoria nell’interesse della parte civile costituita con
allegazione di documenti.

2

Secondo l’imputazione, il Berruti alla guida di un’autovettura Alfa Romeo per colpa

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.
Sub 1. Non risulta che la perizia sulla cinematica del sinistro sia mai stata invocata,
tanto meno con i motivi di appello. Orbene, prova decisiva la cui mancata assunzione
è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. d) c.p.p., solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza
intaccandone la struttura portante (Cass. pen. Sez. III, n. 27581 del 15.6.2010, Rv.
248105), circostanza che non ricorre palesemente nel caso di specie, né, del resto,

dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I, n. 16772 del
15.4.2010, Rv. 246932). Ancora, “La perizia è mezzo di prova neutro, non
classificabile -ai sensi dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.- nè come prova a
carico dell’imputato nè come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere
qualificata come “prova decisiva” la cui mancata assunzione costituisca, secondo il
disposto dell’art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del
ricorso per cassazione” (Cass. pen. Sez. VI, n. 37033 del 18.6.2003, Rv. 228406).
Sub 2 e 3. Quanto al nesso causale e al giudizio controfattuale, entrambi sono stati
implicitamente vagliati dal giudice di appello che ha anche richiamato la sentenza di
primo grado laddove ha evidenziato le rispettive condotte colpose delle parti e
ritenuto la maggior incidenza nella produzione del sinistro di quella dell’imputato che
intraprese la manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi che nessuno
sopraggiungesse da tergo, anche mediante l’uso dello specchietto retrovisore.
Sub 4 e 5. L’avvenuta erogazione da parte del responsabile civile in favore della parte
civile della somma indicata dal ricorrente non esonera il giudice dal provvedere in via
generica (art. 539 c.p.p.) sulla richiesta in ordine alle statuizioni civili, rimettendo al
giudice civile la soluzione circa la congruità dell’importo liquidato.
Invero la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice
penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno
risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del
fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio
lamentato (Cass. pen. Sez. V, n. 45118 del 23.4.2013, Rv. 257551).
Sub 6. Corretta e congrua è la motivazione addotta in relazione al rigetto delle
attenuanti generiche e di quella del danno risarcito, nonché in ordine alla
quantificazione della pena.
Quanto alla misura della pena, si rammenta che in tema di determinazione della
misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica,
dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.,
come nel caso di specie, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica

3

risulta che del mezzo di prova in questione sia stata chiesta l’ammissione a norma

esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez.
II, del 19.3.2008 n. 12749, rv. 239754).
Del pari, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che
“ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o

senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163), il giudice a quo,
tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 62 bis c.p., ha spiegato come non si
trovasse alcuna giustificazione in atti che nel consentisse il riconoscimento.
Così anche per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.: essa può essere concessa solo
qualora sia provata l’intera riparazione del danno prima del giudizio di primo grado e
ciò è stato escluso dal Giudice di pace che, appunto, si determinò a pronunciare la
condanna generica al risarcimento del danno.
Quanto all’indulto, risulta che il reato è stato commesso nel 2008, sicchè non è
applicabile nel caso di specie il condono di cui alla L. n. 241 del 31.7.2006.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5.6.2014

all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA