Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37639 del 30/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37639 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SURANO GIOVANNI nato a MANFREDONIA il 03/09/1984
avverso la sentenza del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 30/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 20/09/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.
SEZ. DIST. di MANFREDONIA, in data 21/01/2013, nei confronti di SURANO
GIOVANNI in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: vizio di
motivato in modo illogico la ricostruzione dei fatti, fondandosi su congetture
contrarie a regole di esperienza; prescrizione del reato, risalente al primo
maggio 2010 (avendo i giudici di merito escluso la recidiva).
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente articola censure di precluso merito in ordine all’apprezzamento
delle risultanze processuali.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte, tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da manifesti vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza della causa estintiva del
reato, eventualmente verificatesi dopo la sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
2
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, avendo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.