Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37639 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37639 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Guida Giovanni, nato il 27 dicembre 1978
avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 7 febbraio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

– Con sentenza del 13 marzo 2013, il Tribunale di Terni ha assolto

l’imputato, con la formula «perché il fatto non sussiste», dal reato di cui agli artt. 81,
secondo comma, cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato per avere omesso di
versare i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti dai salari dei lavoratori, tra il
giugno 2007 e il giugno 2009, per il complessivo importo di euro 3797,00. Il Tribunale

dell’avviso di accertamento, perché quest’ultimo era stato notificato dall’Inps presso la
sua residenza e ritirato da soggetto non identificato, essendo lo stesso imputato
all’epoca detenuto.
Con sentenza del 7 febbraio 2014, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento
dell’impugnazione del Procuratore generale, ha invece condannato l’imputato, sul
rilievo che la legge non prevede, per l’invio dell’avviso di accertamento, alcuna
particolare formalità, essendo sufficiente qualunque modalità idonea allo scopo.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione e la
violazione di legge in riferimento alla regolarità della notifica della contestazione da
parte dell’Inps, in presenza di una raccomandata ricevuta da un soggetto con firma
illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, essendo lo stesso imputato
detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la
comunicazione dell’accertamento della violazione non necessita di formalità particolari,
potendo essere effettuata mediante un verbale di contestazione o una lettera
raccomandata ovvero ancora per mezzo di notificazione giudiziaria e ad opera sia di
funzionari dell’istituto previdenziale che di ufficiali di polizia giudiziaria, purché
contenga l’indicazione del periodo di omesso versamento, dell’importo, dell’ente
presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e
dell’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità di cui
all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 638 del 1983 (ex plurimis, sez. 3, 9 ottobre 2014, n. 45923, rv. 260990; sez.
3, 16 ottobre 2013, n. 45304, rv. 257688). Devono dunque ritenersi pienamente
idonee anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della

ha avallato la tesi difensiva della mancata conoscenza da parte dell’imputato

qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario (sez. 3, 17
ottobre 2013, n. 2859, rv. 258373).
Tali principi sono stati correttamente richiamati e applicati nel caso in esame, in
cui non si contesta la regolarità della notificazione o il contenuto dell’avviso di
accertamento, ma solo, genericamente, la mancata conoscenza di tale atto da parte
del destinatario. Né può sostenersi, come fa la difesa, che in questo caso la
notificazione all’imputato detenuto non possa essere effettuata a mezzo del servizio

del 1982. Infatti la disposizione dell’art. 156 cod. proc. pen., secondo cui le
notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite non nel luogo di residenza ma «nel
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona», si applica solo alle
notificazioni di atti del procedimento penale; atti tra i quali non può essere ritenuto
ricompreso — come visto — l’avviso di accertamento inviato dall’Inps, la cui
comunicazione è esente da formalità.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.

postale presso la residenza ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e della legge n. 890

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