Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37637 del 30/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37637 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
APREA MARIO nato a VICO EQUENSE il 18/10/1971

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

la ateo di difirAkmf zitv

Rdq&ente pro J-r
ge
4

o

det;’e”,•.
9GAI-1 3 in wanils:
,sitTx,/sto d’ufficio

o a richiesi& d ■ per+.•
)5″(mpost delta idah

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 04/07/2017,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 26/03/2015, nei confronti di APREA
MARIO in relazione al reato di cui all’art. 570 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

dell’imputato, avendo la Corte di appello omesso di rispondere alla censura di
appello in ordine alla fattispecie di cui al comma primo dell’art. 570 cod. pen. e
motivato in modo apodittico e laconico in ordine a quella di cui al comma
secondo del medesimo articolo; avendo omesso poi di motivare del tutto sulla
contestazione dell’entità del danno liquidato; vizio di motivazione per
travisamento delle dichiarazioni rese dalla parte civile in ordine ai fatti oggetto di
contestazione; violazione di legge in relazione alla nozione di messi di
sostentamento previsto dalla norma contestata, confusa con la mera nozione
civilistica di mantenimento.
In vista dell’udienza camerale, il difensore dell’imputato ha presentato una
memoria a sostegno dell’ammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente articola censure da un lato di precluso merito in ordine
all’apprezzamento delle risultanze processuali e dall’altro aspecifiche.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte, tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che
ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che

2

legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità

devono essere specificamente esposti per essere apprezzati in questa sede,
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed
obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in
rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito
di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura
logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,

giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella
forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella
valutazione del significato probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n.
9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087),
Nella specie, dalla lettura delle dichiarazioni allegate al ricorso, non emerge
affatto l’errore percettivo dei giudici di merito, nei termini sopra indicati,
nell’esame dei complessivi dati fattuali forniti dal teste in ordine alla sottrazione
agli obblighi di assistenza di cui all’art. 570, primo e secondo comma, cod. pen.
(cercando piuttosto il ricorrente di isolare singole dichiarazioni al fine di
avvalorare la propria ricostruzione).
Quanto al danno liquidato, la censura è aspecifica, avendo la Corte di
appello indicato sufficientemente i fattori che hanno portato alla determinazione
dello stesso in via equitativa.
Né sono all’evidenza sussistenti i vizi giuridici denunciati in ordine alla
nozione di “mezzi di sussistenza”, avendo la Corte di appello rimarcato che
l’imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai suoi familiari, intesi nel
senso indicato da questa Corte di legittimità (la moglie aveva dovuto provvedere
ad una serie di debiti lasciati dall’imputato, sostentando il suo nucleo familiare,
composto di due figli minori, con l’aiuto di parenti e del lavoro di badante).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

3

dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30/05/2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA