Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37635 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37635 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PASQUALE nato a CERCOLA il 11/04/1981

avverso la sentenza del 05/04/2016 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il TRIBUNALE di CASSINO, con sentenza in data 05/04/2016, applicava
nei confronti di ESPOSITO PASQUALE la pena concordata dalle parti ex art. 444
cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all art. 385 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di
legge (artt. 129 e 530 cod. proc. pen., 42 cod. pen.) e vizio di motivazione,

cod. proc. pen., 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, risultando dagli atti la
particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.
In caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006,
Kounnya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuto il giudice del merito,
risultando non censurabile pertanto la motivazione in questa sede.
Quanto alle restanti censure, va ribadito che sono precluse critiche che
rimettano in discussione i termini dell’accordo ratificato. Viepiù considerato che il
ricorrente formula le sue lagnanze in modo del tutto generico ed assertivo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, che si
ritiene equa al caso, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

risultando dagli atti la mancanza di dolo; violazione di legge (artt. 129 e 530

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