Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37635 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37635 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAPPULLA DANILO N. IL 08/07/1972
avverso la sentenza n. 3419/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

Sit

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ECCESSIVITÀ
DELLA PENA per non avere la Corte di Appello apprezzato positivamente la
spontanea consegna del documento di identità personale e la propria
ammissione di responsabilità ed altresì per non avere applicato le
concesse attenuanti generiche nella loro massima estensione.
3. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale [l’imputato è recidivo, specifico,
reiterato ed infraquinquennale, essendo gravato da numerosi precedenti
penali specifici per reati contro il patrimonio, commessi in epoca sia di
poco antecedente ai fatti per cui si procede che addirittura appena
successiva che «ne conclamano uno stile criminale di vita del tutto
insensibile all’effetto deterrente della sanzione penale»] deve ritenersi
congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del
giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere): di conseguenza,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice
di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad
ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso
può essere sufficiente ai fini motivazionali, non essendo il giudice obbligato a
motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a
favore dell’imputato
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE ES
(Dott. G. Rago)

1. Con sentenza in data 05/04/2012, la Corte di Appello di Venezia
confermava la sentenza pronunciata in data 01/07/2011 con la quale il
Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto
ZAPPULLA Danilo responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis e 624,
625 n. 7 c.p. e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed € 400,00 di multa.

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