Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37634 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37634 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANCU ADRIAN N. IL 10/04/1972
avverso la sentenza n. 2456/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.3.2014 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la
colpevolezza di Iancu Adrian per concorso in trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
(precisamente trasporto, a bordo di un autocarro di otto quintali di scarti ferrosi in
assenza delle prescritte autorizzazioni, dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e
del Formulario identificativo dei rifiuti trasportati: artt. 110 cp e 256 comma 1 lett. a
D. Lvo n. 152/2006). Per giungere a questa conclusione, la Corte d’Appello ha
osservato che, contrariamente a quanto osservato dalla difesa, il requisito

dell’imprenditorialità non è richiesto dalla norma sanzionatoria, come si evince dal
silenzio del legislatore; ha inoltre ritenuto inapplicabile la deroga all’obbligo
dell’iscrizione contenuta nell’art. 212 (richiamata dal ricorrente) perché essa
presuppone che il trasporto dia eseguito dal produttore e che sia parte integrante e
accessoria dell’organizzazione dell’impresa. Quanto alla mancata esibizione dei
formulari, la Corte d’Appello ha ritenuto priva di rilievo la questione dell’attualità delle
sanzioni, dopo l’introduzione del sistema SISTRI non ancora operativo perché l’illiceità
della condotta già risultava dalla mancanza di ogni autorizzazione ai sensi degli artt.
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D. Lvo n. 152/2006).
Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il difensore del Iancu.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) violazione di
legge e vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità):
secondo la tesi difensiva, dalla deposizione dell’unico teste escusso, il M.Ilo
Sammarco, non è possibile desumere con certezza che si trattasse di rifiuti piuttosto
che di materiali da riutilizzare, mancando ogni accertamento sulla natura degli stessi;
manca inoltre ogni accertamento sull’elemento psicologico, non solo ai fini
dell’accertamento del reato, ma anche ai fini dell’accertamento della natura del
materiale rinvenuto nel cassone dell’autocarro. Richiama la nozione di rifiuto di cui
all’art. 183 D. Lvo n. 152/2006, osservando che non vi è prova né di un
comportamento finalizzato a disfarsi del materiale né di un trasporto a livello
imprenditoriale e non occasionale, giusta il disposto dell’art. 256.
Il ricorrente richiama il concetto di occasionalità che esclude il reato e richiama
altresì il contenuto dell’art. 212 del D. Lvo n. 152/2006 sulle attività di trasporto di
rifiuti non pericolosi da parte delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di
rifiuti propri alle condizioni richieste. Rileva inoltre

l’abolitio criminis,

quanto

all’obbligo di tenuta del Formulario dei rifiuti previsto dall’art. 258 (per effetto del D.
Lvo n. 205/2010), il conseguente vuoto normativo creatosi e poi la reintroduzione,
con il D. Lvo 121/2011 (in vigore però dal 16.8.2011) della disciplina
precedentemente in vigore in attesa dell’entrata in vigore del Sistema di Tracciabilità
dei Rifiuti (cd. SISTRI): tali passaggi normativi secondo il ricorrente, sarebbero stati

2

,

completamente ignorati dalla Corte d’Appello che ha richiamato solo “la mancanza
delle autorizzazioni”.
Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 266 comma 5 del D. Lvo n. 152/2006 che “le disposizioni di cui agli
articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita’ medesime in forma
ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
L’art. 212 a sua volta disciplina l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori

ambientali. L’art. 193 disciplina la tenuta dei formulari.
Come più volte affermato da questa Corte, in materia di rifiuti, il reato di cui
all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di
gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del
medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di
fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria
diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia
caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al
comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre
che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività
commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si
tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (v. tra le varie, Sez. 3,
Sentenza n. 269 del 10/12/2014 Cc. dep. 08/01/2015 Rv. 261959; Sez. 3, Sentenza
n. 29992 del 24/06/2014 Cc. dep. 09/07/2014 Rv. 260266; Sez. 3, Sentenza n.
20249 del 07/04/2009 Ud. dep. 14/05/2009 Rv. 243627).
Nel caso in esame, la stessa Corte d’Appello, a pagina 2 della sentenza
impugnata, nel riportare la ricostruzione del fatto, rileva che l’imputato al momento
del controllo aveva mostrato una autorizzazione per lo svolgimento di attività
commerciale itinerante rilasciata dal Comune di Montesilvano nonché una visura
camerale di intestazione di partita IVA.
Sulla base di tale premessa, i giudici di merito avrebbero dovuto pertanto
accertare quale fosse l’oggetto della attività ambulante al cui svolgimento l’imputato
era stato abilitato e se i rifiuti rinvenuti formassero oggetto del suo commercio. Un
tale accertamento era decisivo perché in caso di esito positivo dello stesso sarebbe
venuta meno l’illiceità della condotta dell’imputato.
Si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte
d’Appello di Perugia per un riesame della vicenda sulla scorta del citato principio di
diritto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia

3

Roma, 13.5.2015.

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