Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37633 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37633 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLAH SALAH EDDINE N. IL 24/08/1990
avverso la sentenza n. 15462/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 18/06/2013
R.G. 46734/2012
Considerato che:
Fallah Salah Eddine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino del
11/10/2012, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed C 500,00
di multa per il reato di cui agli artt. a) 110 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 61
n. 2, 337 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento al verbale di arresto
ed all’interrogatorio dell’imputato.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2013
Il Cfq si liere estensore
p._
relazione all’art. 129 cod. proc. pen.