Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37632 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37632 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lagrini Jamal, nato a Fes (Marocco) il 08-05-1985
avverso la sentenza del 30-10-2014 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente

,

Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Jamal Lagrini ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in

epigrafe con la quale la corte di appello di Brescia, giudicando sul rinvio della
Corte di cassazione, ritenuta la recidiva come specifica e é infraquinquennale, ha
confermato la sentenza emessa dal tribunale della medesima città come
integrata da quella della Corte di appello di Brescia in data 29 novembre 2013.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza solleva, a mezzo del

difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l’omessa valutazione della richiesta,
avanzata tempestivamente e reiterata nelle successive sedi processuali, di
applicazione della pena, previa disapplicazione della recidiva erroneamente
qualificata come reiterata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione, in relazione allo
specifico motivo indicato a sostegno della richiesta di bilanciamento delle
circostanze nei termini della prevalenza; nonché la ritenuta limitazione del
giudizio di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del relativo
giudizio di bilanciamento ai soli argomenti già considerati nella sentenza che era
stata cassata dalla Corte di cassazione; sostanziale elusione dell’obbligo di
rivedere il giudizio sul trattamento sanzionatorio affermato dalla sentenza
rescindente del 16 maggio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è precluso dal giudicato interno formatosi in conseguenza
della sentenza rescindente emanata da questa Corte, la quale non era stata
investita della questione che il ricorrente ora propone.
Infatti, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29/11/2013,
il ricorso del difensore dell’imputato, riguardava (1) la erronea applicazione della
legge in quanto, essendo stato, in sede esecutiva, riconosciuto il vincolo della
continuazione tra le due precedenti condanne, veniva meno la sussistenza della
recidiva reiterata; (2) la erronea applicazione della legge, in relazione al
riconoscimento della recidiva reiterata. Invero la sentenza indicata al n. 2 del
certificato penale era relativa ad un fatto commesso il 7/12/2011 quindi
antecedentemente al passaggio in giudicato del della condanna annotata al n. 1
avvenuto il 3/4/2012. Pertanto se non sussisteva la recidiva semplice non poteva
2

2.

essere contestata quella reiterata. Escludendo la recidiva reiterata, ben poteva
essere rifatto il giudizio di comparazione ma alcuna doglianza era stata mossa
circa la facoltà di potersi il ricorrente avvalere, per l’effetto, anche del
patteggiamento cd. allargato.

3. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, dopo avere riepilogato la
vicenda di merito, ha confermato l’esito del giudizio di comparazione nel senso
della equivalenza, ancorché la recidiva non fosse da ritenersi reiterata,e tanto sul

gravità in considerazione del fatto che costui continuava imperterrito nell’attività
di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina nonostante si trovasse agli
arresti donniciliari per l’identico tipo di reato, con la conseguenza che la recidiva
doveva essere valutata, ancorché non reiterata, con particolare severità tenuto
conto che il riconoscimento della continuazione implicava comunque che il reato
precedente fosse stato commesso con una particolare intensità del dolo e
considerato che la condanna per il precedente reato, in relazione al quale erano
stati concessi al ricorrente di arresti donniciliari, non aveva esplicato alcun effetto
monitorio su di esso che aveva proseguito ostinatamente nella propria condotta
di vita, pur trovandosi agli arresti donniciliari.
Peraltro la Corte bresciana ha sottolineato come non vi fosse alcuna valida
ragione per valutare prevalenti le concesse attenuanti generiche sulla recidiva,
come residuata, non assumendo le prime particolare pregnanza a fronte della
grave condotta di vita di cui la recidiva era nel caso concreto espressione.
Posto che il vincolo derivante al giudice del rinvio per effetto della sentenza
rescindente non riguardava l’obbligo dì pervenire, attraverso la rinnovazione del
giudizio di comparazione, alla formulazione di un giudizio di prevalenza, la
motivazione censurata, ampiamente adeguata e priva di vizi logici, non merita i
rilievi che le sono stati mossi.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n.
10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931), tale dovendo ritenersi quella che
per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata, come nella specie, ad
escludere la particolare pregnanza delle attenuanti perché inidonee a sovrastare
le concorrenti aggravanti dotate peraltro di particolare consistenza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per

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rilievo che il comportamento tenuto dall’imputato si era palesato di particolare

il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23/04/2015

P.Q.M.

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