Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3763 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3763 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Torrisi Gaetano Orazio

n. il 28 gennaio 1959

avverso
la sentenza 30 ottobre 2009 — Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormi-

na;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuto qualificarsi il
reato come art. 20 comma primo L. 110/75, perché il reato è estinto per prescrizione.

Data Udienza: 15/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo

1. — Con sentenza deliberata in data 30 ottobre 2009, depositata in cancelleria
l’11 gennaio 2010, il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava Torrisi Gaetano Orazio colpevole del reato a lui ascritto (art. 20 bis L. 110/75) e
lo condannava alla pena di C 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Torrisi
Gaetano Orazio, da un accertamento eseguito, risultava aver conservato nel proprio
immobile di cui aveva la disponibilità, un fucile da caccia doppietta cal. 12, senza
osservare le dovute cautele (in particolare in un armadio non dotato di alcun congegno di sicurezza).
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593 comma terzo cod. proc. pen., il Torrisi chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi di gravame:
2

a) con la prima doglianza veniva rilevata la non configurabilità nell’occorso del
reato contestato, posto che alcuna delle persone indicate nel precetto normativo,
vale a dire minori degli anni diciotto ovvero persone anche parzialmente incapaci,
tossicodipendenti o persone impedite, potevano venire a contatto con l’arma in
questione, dal momento che l’immobile è di uso esclusivo dell’imputato e di sua
moglie; oltretutto il fucile si trovava all’interno di un armadio, nascosto da vestiti e
coperte, all’interno della camera da letto dell’imputato;
b) con la seconda censura veniva avanzate doglianze in merito al trattamento
sanzionatorio.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 — La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il reato di cui all’art.
20 bis, comma secondo della L. 18 aprile 1975, n. 110 (introdotto dalla Legge n.

Pubblica udienza:

19 giugno 2013 — Torrisi Gaetano ()sazio —

RG: 7633/13, RU: 14;

processuali del giudizio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

203 del 12 luglio 1991) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona
per il semplice fatto che l’agente non ha adottato le cautele che, sulla base delle
circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate
dal comma primo del citato articolo sia giunta o meno a impossessarsi dell’arma o
delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione “de qua” sia un’inutile ripetizione di quella di cui all’art. 20, comma 1,

con ogni diligenza nell’interesse della pubblica sicurezza”. Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso “scopo” (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all’art. 20,
comma primo, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i
“possessori” delle armi, diretto a impedire che “chiunque” possa impossessarsene;
la disposizione di cui all’art. 20 bis, comma secondo, è diretta, invece, a impedire
che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l’adozione di
“cautele necessarie”, ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Ed è appena il caso di ribadire che gli articoli
20 e 20 bis della L. 110/75 non costituiscono norme di richiamo all’art. 702 c.p. ma
riguardano l’ipotesi concernente l’omissione delle cautele necessarie ad impedire
che un’arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque all’insaputa o
comunque al di fuori del controllo dell’autorità di pubblica sicurezza competente
frustrando così quel particolare rigore che il legislatore ha emanato allo scopo di
prevenire una diffusione incontrollata delle armi ritenuta estremamente pericolosa”
(Cass., Sez. 1, 17 marzo 1983 n. 2068).
Ne deriva, secondo i principi generali, che, ai fini della configurabilità del reato
eki in parola, non è sufficiente il solo possesso dell’arma — al quale consegue soltan-

,

to il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza — ma è necessario (tenuto
anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di
circostanze specifiche, l’agente possa e debba rappresentarsi l’esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l’adozione di cautele specificamente necessarie (ed è per questo che si parla di uso incauto) per impedire l’impossessamento
delle armi, non da parte di chiunque, ma da parte di una persona appartenente a
una delle categorie indicate dall’art. 20 bis, comma primo (così Cass., Sez. 5, 30

Pubblica udienza: 19 giugno 2013 — Torrisi Gaetano Orazio

RG: 7633/13, RU: 14;

3

della citata legge, che prescrive che “la custodia delle armi deve essere assicurata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

ottobre 2007, n. 45964, rv. 238497, Misuraca; Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 31555)
vale a dire i minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero le persone anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti o le
persone impedite nel maneggio delle armi stesse (intendendosi per ‘impediti’ quei
soggetti che, per la loro condizione o qualità esperenziale, potrebbero avere con
l’arma un contatto rischioso e pertanto da evitarsi attraverso, appunto, l’inter-

La rado dell’incriminazione va ricercata, del resto, nell’intenzione del legislatore
di evitare che persone poco esperte nell’uso delle armi e non completamente in
grado di gestire le proprie facoltà mentali, possano maneggiarle mettendo così in
pericolo la propria e altrui incolumità. Nella fattispecie, il giudice ha evidenziato che
il Torrisi aveva concretamente lasciato un’arma all’interno di un armadio non chiarendo tuttavia se tra le persone ‘impedite’ all’uso di armi fosse da annoverarsi anche la moglie, nulla essendo stato evidenziato sul punto, né se la casa fosse frequentata da soggetti minorenni. È rimasto pertanto per tabulas non dimostrato che
il prevenuto non abbia adottate le cautele necessarie, impostegli dalla detenzione
dell’arma, in relazione a una certa tipologia di soggetti, la cui presenza è stata data
dal giudice solo per presupposta e affatto dimostrata.
4
È appena il caso di osservare, in relazione alla richiesta del Procuratore Generale di udienza di derubricazione del reato contestato in quello di cui all’art. 20 comma primo L. 110/75 (con richiesta conseguente di declaratoria di inammissibilità
per intervenuta prescrizione) che in tanto è possibile accedere a una diversa qualificazione del fatto in quanto vi sia stata ad hoc fa presentazione di un motivo nuovo
dell’imputato sul punto, non enunciato in appello, purché nei limiti in cui esso sia
stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Cass., Sez. 6, 25 gennaio 2013,
n. 6578, rv. 254543, Piacentini). Nella fattispecie, tuttavia, il giudice del merito,
come si evince dalla lettura della sentenza gravata, ha ampiamente argomentato in
relazione al solo reato di cui all’art. 20 bis L. 110/75 non dando spazio a una diversa interpretazione del medesimo fatto.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo dovendosi ritenere non sussistente il reato contestato

per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Pubblica udienza: 19 giugno 2013

Tortisi Gaetano Orazio — RG: 7633/13, RU: 14;

dizione normativa).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 novembre 2013

Il C nsigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA