Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37629 del 30/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37629 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORROMETI CINZIA nato a MODICA il 14/07/1974
avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 30/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 07/12/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di RAGUSA, in data 17/03/2016, nei confronti di BORROMETI CINZIA
in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di
dell’imputata, omettendo il vaglio critico dei motivi di appello, e alla richiesta
delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., rigettata con motivazione inadeguata e
carente.
2. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente articola generiche censure.
La ricorrente non si correla infatti al tessuto argonnentativo della sentenza
impugnata, formulando critiche aspecifiche, oltre che vaghe ed assertive ((tra
tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.
legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità