Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37628 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37628 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCOS IULIANA STEFANIA nato a BOLITIN( ROMANIA) il 22/08/1988

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 03/02/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in
data 30/09/2015, nei confronti di COCOS IULIANA STEFANIA confermava la
condanna in relazione al reato di cui all’art. 368 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

dell’imputata, essendosi la Corte di appello appiattita sulla motivazione del primo
giudice, rispondendo in modo apodittico ed illogico alle censure di appello
(verifica delle dichiarazioni rese dal nn.11o Iacuitto), e avendo erroneamente ed
illogicamente considerato il profilo soggettivo (non essendo emersa con certezza
la consapevolezza dell’imputata dell’innocenza della persona offesa).

2. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente articola in definitiva censure di precluso merito in ordine
all’apprezzamento delle risultanze processuali.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte, tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da manifesti vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2

legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il ..0/05/2018.

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