Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37627 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37627 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADOVANI MARIO N. IL 10/12/1991
avverso la sentenza n. 3780/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44977/2012
Considerato che:
Padovani Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del
16/7/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 7/2/2012 con
la quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed C
800,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110 628 commi 1 e 3 cod. pen. b)
56, 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3 ter cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza di

giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti con riferimento alla concessione delle
attenuanti generiche considerate equivalenti alle aggravanti si è fatto riferimento
alla reiterazione degli episodi criminosi in un breve arco di tempo, alla gravità
degli stessi ed ai precedenti penali già riportati. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.,
come anche il giudizio di bilanciamento delle stesse con le aggravanti è oggetto
di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.

VI n.

42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2013

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con

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