Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37626 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37626 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI ANGELO N. IL 27/03/1975
avverso la sentenza n. 10379/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44973/2012
Considerato che:
Riccardi Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 12/12/2011 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina
sez. dist. di Terracina del 11/7/2008, ridtéeva la pena inflittagli ad anni due di
reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen.; deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione

riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. nonché l’estinzione
del reato per prescrizione.
Risultano manifestamente infondati entrambi i motivi di gravame
proposti: quanto al primo motivo vengono riproposte le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno
considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV
n.5191 del 29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. Il n. 19951 del 15/5/2008, Lo
Piccolo, Rv. 240109). Segnatamente la Corte territoriale ha, correttamente,
escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.
pen. sulla base dell’irrilevanza, rispetto al fatto contestato, della restituzione
dell’escavatore avvenuta molto tempo dopo la scadenza del contratto di
noleggio.
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali il valore non modico dell’assegno
ricettato ed alla personalità dell’imputato già gravato da precedenti penali anche
specifici.
Quanto, poi, al secondo motivo, il giudice di appello ha ritenuto adeguata
la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata
rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le
attenuanti generiche in ragione dell’esistenza di più precedenti penali specifici. E
sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte,
deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi

dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e con riguardo al mancato

dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).
Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche

favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364
del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Anche il motivo, avente ad oggetto il decorso del termine massimo di
prescrizione è manifestamente infondato. Alla data della pronuncia della
sentenza impugnata non era infatti ancora decorso il termine massimo di
prescrizione, essendo stato il reato stato commesso tra il 24 ed il 28 febbraio
2003. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n.
18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

Il Coi
i liere estensore

non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi

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