Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37625 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37625 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO POLITO MOSE’ N. IL 11/01/1971
avverso la sentenza n. 10566/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44967/2012
Considerato che:
Greco Polito Mosè ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 16/12/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Tivoli sez.
dist. di Palestrina del 28/6/2007, con la quale era stato condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648
cod. pen. b), chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la

di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce
delle doglianze mosse con l’atto di appello in relazione al travisamento della
prova.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto
riferimento alla circostanza che l’imputato era stato trovato in possesso di
un’autovettura risultata di provenienza delittuosa e che la divergenza del numero
di telaio a cui si fa riferimento nel ricorso viene chiarita nel senso che il numero
corretto del telaio, corrispondente all’auto rubata, risultava dal verbale di
restituzione dell’autovettura stessa al l’avente diritto. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

(I

Il Co igliere estensore

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