Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37624 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37624 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENAZZANI ANDREA RICCARDO nato a FIRENZE il 22/01/1942

avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/09/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data
12/02/2016, nei confronti di GENAZZANI ANDREA RICCARDO dichiarava, tra
l’altro, non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen.
(capo B: l’imputato quale direttore di un dipartimento dell’università, in concorso
con un professore della medesima università, al fine di far conseguire alla figlia

premio di studio, eludendo la procedura prevista dal regolamento per il
conferimento del premio e la finalità stessa dell’elargizione) per intervenuta
prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento all’integrazione del reato e in
particolare dell’elemento oggettivo (illiceità speciale dell’ingiustizia del vantaggio
patrimoniale); violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento
di prove, con riferimento all’integrazione del reato e in particolare dell’elemento
soggettivo del dolo intenzionale (versandosi in legittimo affidamento del soggetto
apicale nell’ambito di organizzazione complesse).

2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Viepiù che, nel riproporre le questioni, il ricorrente si diffonde in precluse
argomentazioni di merito.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al

2

di quest’ultimo un ingiusto vantaggio, le liquidava una somma di danaro, quale

giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte, tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da manifesti vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed
obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in
rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito
di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura
logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,
dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso
giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova).
Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella
forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella
valutazione del significato probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n.
9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

3

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30/05/2018.

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