Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37623 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37623 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONNI GINO N. IL 05/04/1968
avverso l’ordinanza n. 4909/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 03/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F
II Ce S Co SRLth krg tik,„
AJt, vU,390,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata il 3.09.2014, ha rigettato
l’istanza con cui Monni Gino, detenuto in espiazione della pena di anni 22 giorni 9
di reclusione e mesi 1 giorni 10 di arresto risultante da provvedimento di cumulo
emesso dalla Procura della Repubblica di Modena in relazione a una pluralità di
condanne per rapine aggravate, violazione della disciplina delle armi, evasione e
altro, commesse fino al 2011, aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della
pena per grave infermità.

rigettate in data 11.02.2014 e 22.04.2014, rilevava che, a seguito di procedura
di osservazione psichiatrica e di sottoposizione a terapia psicofarmacologica, il
medico psichiatra non aveva riscontrato nei Monni particolari problematiche
psicopatologiche, che non avevano trovato conferma né nella semeiotica clinicapsichiatrica né nell’osservazione obiettiva comportamentale, ritenendo invece
l’esistenza di comportamenti dì tipo manipolativo e ricattatorio finalizzati al
conseguimento di vantaggi come il differimento della pena; rilevava che, a
seguito del rifiuto del cibo e di manifestazioni di vomito, il Monni era stato
sottoposto a ricovero ospedaliero per severa ipopotassiemia e malnutrizione
proteico-calorica da ipoalimentazione, con soggezione ad alimentazione artificiale
che il condannato aveva rifiutato dopo pochi giorni, seguendo solo in parte la
dieta proposta; riteneva pertanto che il rifiuto del cibo, sopravvenuto alla
carcerazione, con conseguente calo ponderale e grave scadimento delle
condizioni generali del soggetto, non era dovuto a un’ideazione delirante
derivante da disturbo psichico, o a un quadro depressivo, di cui non vi era alcun
riscontro clinico, ma ad un atteggiamento di reazione alla detenzione per finalità
meramente utilitaristiche e strumentali, funzionali a ottenere la scarcerazione;
escludeva di conseguenza che il comportamento oppositivo del Monni, volto a
provocare strumentalmente il suo deperimento e a rifiutare tutti i trattamenti
sanitari predisposti a tutela della sua salute, potesse costituire il presupposto del
differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., valorizzando altresì
l’elevatissima pericolosità sociale del condannato, fatta palese dalla sua protervia
criminale e dall’aver approfittato della misura domiciliare in precedenza concessa
per ragioni di salute per reiterare la condotta delittuosa.
2.

Ricorre per cassazione Monni Gino, a mezzo del difensore, deducendo

violazione di legge, in relazione agli artt. 147 comma 1 n. 2 cod. pen., 2, 27 e 32
Cost., nonché vizio di motivazione, lamentando che l’ordinanza impugnata non
aveva tenuto conto delle relazioni sanitarie da cui risultavano l’inidoneità del
condannato alla sottoposizione al regime penitenziario ordinario, la sussistenza
di uno stato patologico caratterizzato da grave diselettrolitemia e disidratazione
1

Il Tribunale, premesso che analoghe istanze del detenuto erano già state

correlate a ipoalimentazione cronica non costituente frutto di ideazione
anticonservativa, il deperimento organico progressivo con vomito di tutto quanto
ingerito e resistenza di uno stato di depressione; deduce la considerazione solo
parziale delle patologia da cui era affetto il Monni da parte del Tribunale, e
invoca l’applicabilità della norma sul differimento della pena anche in caso di
patologia psichiatrica incidente in modo grave sull’infermità fisica, a prescindere
da un’incompatibilità assoluta con lo stato di carcerazione, nonché l’esigenza di
tener conto della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché si limita a riproporre, in termini del tutto
generici, le medesime ragioni di fatto dedotte a sostegno dell’istanza originaria di
differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, senza
confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni in forza delle quali il
Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza, fondate sull’ascrivibilità a una
scelta comportamentale riconducibile alla volontà del ricorrente del suo stato di
denutrizione e decadimento fisico: la natura aspecifica della doglianza, che
discende dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento del gravame, integra una causa tipica di
inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv.
253893).
2. Questa Corte ha chiarito che, ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione
della pena per infermità fisica ex art. 147 comma primo n. 2 cod. pen., il grave
stato di salute richiesto dalla norma dev’essere inteso come patologia implicante
un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze
dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter
essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero
in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (ex
plurimis,

Sez. 1 n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780), operando un

bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e
le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1 n. 789 del 18/12/2013, Rv.
258406).
Tale situazione non ricorre allorchè, come accertato nel caso di specie,
l’inappetenza e il rifiuto dei cibo da parte del detenuto non siano conseguenza di
un’ideazione delirante o anticonservativa derivante da un disturbo psichiatrico,
avente perciò origine patologica, ma siano connotate da finalità strumentali e
meramente utilitaristiche, in funzione proprio di ottenere, per tale via, il rinvio
2

incidenza della detenzione sullo stato di salute del condannato.

dell’esecuzione della pena: l’accettazione del trattamento terapeutico risolutivo
della condizione di salute deteriore, mediante la sottoposizione a una dieta
adeguata e la pratica della nutrizione artificiale, si pone come condizione
giuridica necessaria della valutazione della richiesta formulata dal condannato, il
cui rifiuto consapevole da parte del Monni ne impedisce in radice l’accoglimento
(Sez. 1 n. 46730 dei 18/10/2011, Rv. 251414, secondo cui anche i trattamenti
sanitari di norma incoercibili, come quelli chirurgici, se potenzialmente risolutivi
della patologia in forza della quale il detenuto chiede il differimento della pena o

condizione imprescindibile di positiva valutazione della richiesta stessa).
Il diniego dell’istanza del ricorrente, basato su tale presupposto e su quello
ulteriore della persistente ed elevata pericolosità sociale del Monni dimostrata
anche dall’aver approfittato della misura domiciliare in precedenza concessa per
ragioni di salute per tornare a delinquere, è stato dunque motivato dall’ordinanza
impugnata con argomentazioni logicamente congruenti e giuridicamente
ineccepibili, che risultano insindacabili in sede di legittimità e con le quali il
ricorso ha omesso completamente di confrontarsi, così da non superare la soglia
dell’ammissibilità.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6/05/2015

una misura alternativa alla detenzione, postulano la relativa accettazione come

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