Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37622 del 30/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37622 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GENNARO ANGELO nato a TARANTO il 02/07/1990
avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 30/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data
29/09/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di
TARANTO, in data 25/06/2015, nei confronti di DE GENNARO ANGELO
confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed
altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 121 cod. proc. pen. e sulla
valutazione delle prove al fine della ritenuta responsabilità dell’imputato e sulla
dosimetria della pena; il primo giudice non avrebbe valutato in maniera logica le
prove in quanto difettano gli elementi integrativi del reato e le circostanze sono
state apprezzate in modo contraddittorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata adeguata e logicamente corretta, si limita a generiche censure, non
indicando in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i
rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di