Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37622 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37622 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERAMO
nei confronti di:
DE RUVO GABRIELE N. IL 26/02/1952
avverso l’ordinanza n. 81/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
30/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S pt g
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Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30.04.2014 il Tribunale di Teramo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato, per quanto qui interessa, la richiesta del
pubblico ministero di revoca del beneficio dell’indulto concesso a De Ruvo
Gabriele con riguardo alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione inflitta con
sentenza in data 14.10.2008 del Tribunale di Teramo, irrevocabile il 9.04.2009,
sul presupposto che il De Ruvo non aveva commesso reati comportanti una pena
superiore a due anni di reclusione nel quinquennio successivo.

presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione della legge
penale, in relazione all’art. 1 comma 3 legge n. 241 del 2006, e manifesta
illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, avendo il De Ruvo riportato
condanna alla pena di anni 4 di reclusione per reato commesso nel 2008,
costituente causa di revoca dell’indulto.
3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca dell’indulto di
cui sussistevano i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta ex actis che il De Ruvo è stato condannato in via definitiva, con
sentenza pronunciata 1’1.07.2011 dalla Corte d’appello di L’Aquila, alla pena di
anni 4 di reclusione (ed € 1.032 di multa) per il delitto di cui all’art. 648 bis cod.
pen. commesso nell’aprile del 2008, e dunque entro i cinque anni dall’entrata in
vigore della legge n. 241 del 2006, condanna che ai sensi dell’art. 1 comma 3
della medesima legge costituisce causa automatica di revoca del beneficio
dell’indulto da essa concesso con riguardo alle pene inflitte per i reati ivi previsti
commessi fino al 2 maggio 2006.
Consegue che il beneficio indulgenziale in precedenza concesso al De Ruvo nella
misura di anni 2 mesi 10 di reclusione con riguardo alla pena inflitta con
sentenza in data 14.10.2008 del Tribunale di Teramo, per fatti commessi il
21.12.2004, doveva essere – senz’altro – revocato dì diritto, in conformità alla
richiesta del pubblico ministero: l’ordinanza impugnata è incorsa, sul punto, in
un evidente errore di diritto, in quanto dal dato testuale inequivocabile dell’art.
1, comma 3, della legge n. 241 del 2006 risulta che per l’operatività della causa
di revoca dell’indulto, ivi prevista, è sufficiente che il reato che vi dia causa sia
stato commesso entro il quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di
clemenza, non richiedendosi l’ulteriore condizione che nel medesimo termine sia
divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1 n. 47876 del
14/11/2013, Rv. 257321).
1

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica

Perchè possa farsi luogo alla revoca del beneficio è bensì necessario che il delitto
(non colposo) che ne costituisce causa – e la sua commissione nel quinquennio sia stato accertato con sentenza irrevocabile (Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010,
Rv. 247467), ma quest’ultima può legittimamente intervenire (come nel caso di
specie) anche oltre il termine suddetto.
3. L’ordinanza gravata deve pertanto essere cassata in parte qua; l’annullamento
va disposto senza rinvio, in quanto la natura meramente dichiarativa della
statuizione di revoca dell’indulto, conseguente in modo automatico

relativo provvedimento da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 620 comma

1

lett. I) cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della
richiesta di revoca – revoca che dispone – dell’indulto concesso con la sentenza
14.10.2008 del Tribunale di Teramo irrevocabile il 9.04.2009.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
Così deciso il 6/05/2015

all’accertamento dei relativi presupposti di legge, legittima l’adozione diretta del

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