Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37621 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37621 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KARAMUCA ARTUR nato a DURAZZO( ALGERIA) il 27/06/1977

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 27/01/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO, in
data 29/11/2013, nei confronti di KARAMUCA ARTUR confermava la condanna in
relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen. ed altro
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

dell’imputato, in particolare al dolo (avendo spontaneamente fornito il
documento di identificazione); violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla dosimetria della pena, che risulta confermata ancorché vi sia
stata parziale assoluzione dell’imputato e non motivata.

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendo quindi considerarsi non specifico. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (per tutte, tra
tante, Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
2.2. Il secondo motivo risulta del tutto aspecifico al caso in esame, posto
non tiene conto della diminuzione della pena rispetto a quella inflitta in primo
grado. Quanto alla motivazione sul punto va rilevata da un lato la applicazione
del minimo edittale già in primo grado e di un modestissimo aumento per la
continuazione, e dall’altro la genericità del motivo di appello – che rivolgeva
astratti apprezzamenti alla pena definita “eccessiva” anche con riferimento a
componenti (come ad es. la recidiva) non risultanti dalla sentenza di primo
grado.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2

legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30/05/2018.

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