Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37621 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37621 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUZZA ANTONIO N. IL 06/09/1964
avverso l’ordinanza n. 329/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SR r5 S r il et

Uditi difensor Avv.;

A.,,k,iro

Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento di correzione di errore materiale emesso de plano il
15.01.2014 su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Catania, in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava non condonata la pena di anni 1
mesi 8 di reclusione applicata a Ruzza Antonio con sentenza 14.05.2009 del GUP
del Tribunale di Caltanissetta per il delitto di cui all’art. 12 quinquies legge n. 356
del 1992, aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991, in tali termini disponendo la
correzione del provvedimento in data 3.07.2013 del Tribunale di Catania che
aveva applicato l’indulto elargito con legge n. 241 del 2006 alla pena suddetta

(esclusa dal beneficio ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) della legge).
2. A seguito di incidente di esecuzione proposto dal Ruzza, il Tribunale di
Catania, con ordinanza in data 23.04.2014, confermava il provvedimento di
correzione di errore materiale emesso il 15.01.2014, ribadendo la sussistenza dei
relativi presupposti.
3. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Ruzza Antonio, a mezzo del
difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo
della nullità del provvedimento impugnato emesso in violazione dell’art. 130 del
codice di rito, non sussistendo i presupposti per la correzione, da parte del
giudice dell’esecuzione, di un’ordinanza che non era stata impugnata
tempestivamente dal pubblico ministero e la cui richiesta di correzione avrebbe
dovuto essere eventualmente interpretata come ricorso per cassazione; contesta
la ricorrenza nel caso di specie di un errore materiale e deduce i presupposti per
l’estinzione, ex art. 445 comma 2 cod.proc.pen., del reato giudicato con la
sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 27.06.2009, per la
quale era stato illegittimamente revocato il beneficio dell’indulto.
4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Il provvedimento emesso irritualmente de plano (senza l’osservanza delle
forme previste dall’art. 127 del codice di rito, richiamate dall’art. 130 comma 2)
il 15.01.2014, e la successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle
parti il 23.04.2014 dal Tribunale di Catania in funzione di giudice dell’esecuzione,
non hanno per oggetto la correzione di un errore materiale (che postula una
mera svista nell’estrinsecazione grafica di una volontà correttamente formatasi),
ma hanno svolto la diversa funzione di emendare l’errore di diritto in cui era
incorso il medesimo giudice dell’esecuzione nel precedente provvedimento del
3.07.2013 che aveva dichiarato estinta per indulto ex lege n. 241 del 2006 la
pena applicata al Ruzza con la sentenza pronunciata il 14.05.2009 dal GUP del

v

Tribunale di Caltanissetta, in presenza della causa ostativa rappresentata dalla
contestazione della ritenuta aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991,
operando nella sostanza una revoca dei beneficio, erroneamente concesso, al di
fuori del tempestivo esperimento dei rimedi impugnatori previsti dalla legge e in
violazione della preclusione discendente dall’avvenuta formazione – sul punto del giudicato esecutivo.
3. Questa Corte ha affermato il principio per cui i provvedimenti del giudice
dell’esecuzione, una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono una

preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus,
ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche,
intendendosi per tali sia gli elementi sopravvenuti che quelli preesistenti o coevi
dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore, alla condizione tuttavia – che questi ultimi non abbiano formato oggetto di considerazione,
neppure implicita, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento, perché
non risultanti dal fascicolo a sua disposizione e a lui non noti (Sez. 1 n. 7877 del
21/01/2015, Rv. 262596; Sez. 1 n. 32857 del 12/06/2014, Rv. 260542).
Anche in sede esecutiva, pertanto, deve trovare applicazione la preclusione
processuale derivante dal principio del ne bis in idem, siccome principio di
carattere generale dell’ordinamento processuale, sia pure coi caratteri di una
preclusione c.d. “debole”, in quanto coprente – a differenza di quella “forte”
discendente dalla res iudicata formale del giudizio di cognizione ex art. 649 del
codice di rito – esclusivamente il dedotto e non anche il deducibile (Sez. 1 n.
7877 del 2015, sopra citata); e tale principio è stato espressamente affermato
da questa Corte in tema di provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione in
materia di indulto, proprio con specifico riferimento al caso – speculare a quello
in esame – di revoca illegittima, su richiesta tardiva del pubblico ministero,
dell’ordinanza applicativa dell’indulto in presenza di una causa ostativa, avverso
la quale non era stata proposta tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 667
comma 4 cod.proc.pen. (Sez. 5 n. 14893 del 29/01/2010, Rv. 246867).
4. Nel caso di specie, la revoca del beneficio dell’indulto, erroneamente concesso
dal giudice dell’esecuzione in presenza di una causa ostativa pacificamente
risultante per tabulas dalla stessa rubrica del reato, aggravato ex art. 7 legge n.
203 del 1991, al quale si riferiva la richiesta originaria in data 2.08.2012 del
pubblico ministero (pagina 1 dell’ordinanza 23.04.2014, qui impugnata), era
dunque preclusa dall’inutile decorso del termine di 15 giorni entro il quale il
pubblico ministero era legittimato a proporre opposizione ai sensi del combinato
disposto degli artt. 667 comma 4 e 672 comma 1 del codice di rito, e la
preclusione in executivis così formatasi non era superabile col ricorso alla

2

nuova decisione sullo stesso oggetto, sia pure con la precisazione che tale

procedura per la correzione di errore materiale (vedi, sul punto, con riguardo al
giudicato in tema di indulto formatosi in sede di cognizione, Sez. 1 n. 41938 del
14/10/2009, Rv. 245065), adottata dal Tribunale di Catania nella totale assenza
dei presupposti di legge.
Di conseguenza, tanto il provvedimento de piano in data 15.01.2014 quanto
l’ordinanza impugnata devono essere annullati senza rinvio, restando assorbita
la questione subordinata del ricorrente relativa alla dedotta sussistenza dei
presupposti per l’estinzione ex art. 445 comma 2 cod.proc.pen. del reato per il

volta in questa sede una questione non sottoposta al giudice dell’esecuzione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di correzione di
errore materiale in data 15.01.2014.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso il 6/05/2015

quale era stata applicata la pena condonata (che peraltro introduce per la prima

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