Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37619 del 18/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37619 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZAFERRO ROCCO N. IL 25/06/1940
avverso la sentenza n. 1577/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44837/2012
Considerato che:
Mazzaferro Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria del 24/4/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di
Palmi del 11/7/2005 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di ricettazione,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale nonché la

alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione.
La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è
adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il
quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la
consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano
tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la
comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del
resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza
della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458;
sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione
dell’assegno risultato rubato si pone come coerente e necessaria conseguenza di

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo

un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato
(Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del
17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l’elemento psicologico della ricettazione può
essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della
rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza
della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi
desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero
sospetto.
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano manifestamente infondati.

fr

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Roma, 18 giugno 2013

Il Consi ‘ re estensore

spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA