Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37617 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37617 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI MIRKO nato a CATANIA il 22/06/1983

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 01/02/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO, in
data 16/04/2013, nei confronti di BIANCHI MIRKO confermava la condanna in
relazione al reato di cui all’art. 349 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

non riconosciutane la ricorrenza senza motivazione ed erroneamente, in
presenza di tutti gli elementi previsti dalla norma.

2. Il ricorso è inammissibile.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex
art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione,
se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza
di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
(tra tante, Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

legge in relazione alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,

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