Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37616 del 30/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37616 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL ATTAR ADIL nato il 01/12/1982
avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 30/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/09/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di FIRENZE, in data 07/02/2017, nei confronti di EL ATTAR ADIL in
relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: vizio di
non motivata correttamente, non avendo la Corte di appello considerato i fattori
positivi a favore dell’imputato.
2. Il ricorso è inammissibile.
Nell’appello l’imputato aveva soltanto chiesto la rideterminazione della pena
in senso a lui favorevole.
E su tale questione si è pronunciata la Corte di appello, con motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione, anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della riduzione della pena, prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto alle circostanze generiche, va ribadito che il giudice d’appello, a
fronte di una generica richiesta contenuta nell’impugnazione, non è obbligato a
riconoscere le attenuanti generiche “ex officio”, in quanto, l’articolo 581, lett. c)
cod. proc. pen. richiede l’enunciazione specifica, a pena d’inammissibilità, dei
motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta (tra tante,
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B, Rv. 271869).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.
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