Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37614 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37614 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BOUCHETAOUY NORDDINE nato il 14/06/1988

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 28/04/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in
data 11/06/2013, nei confronti di EL BOUCHETAOUY NORDDINE confermava la
condanna in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

cod. pen. per mancanza dell’elemento materiale, posto che la condotta fu di
mera reazione spontanea e istintiva e quindi di resistenza passiva; violazione di
legge con riferimento alla insussistenza dell’aggravante teleologica e quindi alla
procedibilità del reato di lesioni, in quanto entrambi i reati contestati
risulterebbero commessi con un’unica azione; vizio di motivazione in ordine al
diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., motivato in modo parziale
(ritenendo illogicamente ostativi i soli precedenti penali) rispetto a tutti gli
elementi da valutare sul punto.

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo propone una diversa e preclusa lettura delle evidenze
processuali per avvalorare la tesi difensiva (la Corte di appello ha accertato che
l’imputato aveva tirato calci e pugni).
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte, tra le più recenti, sede (tra le tante, Sez. 6, n.
47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza
aggravante del nesso teleologico è applicabile al delitto di lesioni volontarie
commesso per resistere ad un atto del pubblico ufficiale, anche se il reato mezzo
(lesioni) ed il reato fine (resistenza) scaturiscono da una condotta criminosa
unica. In tal caso, infatti, sono diversi gli eventi ed i beni giuridici tutelati e
sussiste il nesso strumentale e finalistico che collega i due reati (il delitto di

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legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 337

resistenza a pubblico ufficiale assorbe infatti soltanto quel minimo di violenza che
si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un
atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da
tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il
reato di lesioni personali aggravato dall’essere stato commesso in danno di un
pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (tra tante, Sez. 6, n. 24554
del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734).
2.3. Il terzo motivo propone motivi non consentiti in quanto la mancata

esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez.
6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018.

concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione

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