Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37614 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37614 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE SONIA N. IL 06/05/1976
avverso la sentenza n. 1392/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44626/2012
Considerato che:
De Simone Sonia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 15/5/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Cosenza
del 14/7/2009 con la quale è stata condannata alla pena di mesi due di
reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di ricettazione, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce
l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è
adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il
quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la
consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano
tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la
comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del
resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza
della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458;
sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione
del telefono cellulare risultato rubato, del quale il ricorrente non possedeva
alcuna documentazione e che risultava dalla stessa utilizzato mediante
inserimento della scheda Sim intestata alla sorella fin dal pomeriggio successivo
al furto, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez.U. n. 12433 del
26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv.
247718) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal
dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e
della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici
motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. E nel caso di
specie, la Corte territoriale ha, con motivazione esaustiva, escluso che l’imputato

dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione.

potesse solo sospettare della provenienza delittuosa della merce, avendo
affermato che lo stesso, non avendo prodotto alcuna giustificazione in ordine al
lecito acquisto della merce, doveva necessariamente rappresentarsi la possibilità
che si trattasse di un telefono rubato.
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano manifestamente infondati.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

Il Con • liere estensore

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

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