Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37613 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37613 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZOTTO SALVATORE N. IL 31/08/1982
avverso la sentenza n. 2501/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44619/2012
Considerato che:
Palazzotto Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 19/7/2012 confermativa della sentenza di condanna del Tribunale di
Palermo del 12/1/2011 per il reato di ricettazione, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la manzanza
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.

infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. II n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali il grave danno al quale è stata esposta
la società di assicurazione e la personalità dell’imputato che ha già riportato
precedenti penali anche per gravi reati.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
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condanna il

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 18 giugno 2013

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Sezione VII P naie

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente

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