Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37612 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37612 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO SALVATORE N. IL 10/06/1974
avverso la sentenza n. 1762/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44607/2012

Considerato che:
Garofalo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 12/6/2012, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza
del 10/3/2009, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati a
lui ascritti ai capi B) C) e D), perché estinti per prescrizione, rideterminava la
pena inflitta per il reato di cui al capo A) 648 cod. pen., chiedendone

deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione
delle prove emerse nel giudizio di primo grado con particolare riferimento
all’attendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al giudizio di
attendibilità dei riconoscimenti fotografici, dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli, essendo
dettagliatamente esposte tutte le circostanze in virtù delle quali erano stati
considerati attendibili i suddetti riconoscimenti.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

Il Consig ‘ere estensore

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