Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37611 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37611 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZIANO GUGLIELMO N. IL 27/01/1980
avverso la sentenza n. 2096/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 18/06/2013
R.G. 44548/2012
Considerato che:
Marziano Guglielmo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 3/7/2012, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7/10/2009, con la quale era stato
condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di cui
all’art. 707 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della
in ordine al reato a lui ascritto alla luce delle doglianze mosse con l’atto di
appello.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie dalle quali era emerso che stazionava alla guida della propria
autovettura nei pressi di alcuni esercizi commerciale e che in suo possesso erano
stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, dei quali non giustificava il possesso. Tutto
ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U
n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2013
DEPOSITATA
IN CANCE-TLERIA
motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato