Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37611 del 18/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37611 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZIANO GUGLIELMO N. IL 27/01/1980
avverso la sentenza n. 2096/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44548/2012
Considerato che:
Marziano Guglielmo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 3/7/2012, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7/10/2009, con la quale era stato
condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di cui
all’art. 707 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della

in ordine al reato a lui ascritto alla luce delle doglianze mosse con l’atto di
appello.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie dalle quali era emerso che stazionava alla guida della propria
autovettura nei pressi di alcuni esercizi commerciale e che in suo possesso erano
stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, dei quali non giustificava il possesso. Tutto
ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U
n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2013

DEPOSITATA
IN CANCE-TLERIA

motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA