Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3761 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3761 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. il 12 maggio 1978

Froncillo Franco
avverso
la sentenza 13 luglio 2012

Corte di Appello di Napoli;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processua li;
uditi i difensori avv. ti Francesco Liguori e Giovanni Aricò che, per Francini° Franco,
hanno concluso per raccoglimento dei motivi dì gravame.

Data Udienza: 15/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 13 luglio 2012, depositata in cancelleria il
17 settembre 2012, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio disposto ex art. 627 cod. proc. pen. dalla Corte di Cassazione che con sentenza 16 dicembre 2011 aveva dichiarato l’annullamento della sentenza della medesima Corte
di merito in data 25 giugno 2010, dichiarava Froncillo Franco responsabile del reato

artt. 73 e 80 DPR 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 7 L. 203/91) rideterminando
la pena, anche per il già ritenuto reato di cui al capo A) (art. 74 D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 7 L. 203/91) in anni dodici di reclusione,
confermando nel resto.
1.1. — La Corte di merito perveniva a tale giudizio osservando, quanto al secondo dei rilievi della Corte di legittimità, vale a dire quello relativo al reato associativo e alle dichiarazioni dei chiamanti di correità diversi dal Froncillo Michele in
merito ai quali il giudice di appello si sarebbe sottratto alla doverosa e preventiva
verifica di attendibilità intrinseca, che gli stessi (si tratta di Paccone Francesco, Di
Grazia Paolo, Di Grazia Riccardo Gerardi Antonio, Nocera Giacomo, Nocera Pietro,
Cuccaro Domenico e Farina Antonio) risultavano aver operato una chiara scelta di

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scissione dei legami associativi, rendendo plurimi interrogatori senza mai ritrattare
le proprie dichiarazioni accusatorie che potevano essere ritenute compatibili e coincidenti tra loro. Le dichiarazioni dei collaboranti, nel loro complesso, indicavano tutte non solo la sussistenza di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti attiva nella provincia di Caserta sin dagli anni Novanta e facente capo a Froncillo Michele (per la zona di sua competenza) e quindi al clan Belforte, ma anche
che alla medesima partecipava l’odierno ricorrente cui doveva quindi riconoscersi a
carico anche l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91.
Quanto al primo dei rilievi della Corte di legittimità in ordine al reato sub capo
B), secondo cui il giudice della sentenza cassata non si sarebbe fatta carico anche
in questo caso della prioritaria valutazione dell’attendibilità intrinseca del collaborante Nocera Giacomo su cui era principalmente basata l’affermazione della penale
responsabilità di Froncillo Franco, veniva osservato che le dichiarazioni del Nocera
avevano trovato preciso riscontro negli accertamenti bancari, nei riscontri di polizia
giudiziaria, nelle parziali ammissioni dell’imputato che aveva ammesso di essersi
recato in Francia, nella irrevocabilità della sentenza di condanna del Nocera in relazione allo stesso fatto.

Pubblica udienza: 15 novembre 2013

Froncillo Franco — RG: 924/13, RU: 5;

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di cui al capo B) (acquisto e importazione dalla Francia di 300.000 C in cocaina,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Francesco Liguori, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Froncillo Franco chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Froncillo Franco, con ricorso redatto a ministero
dell’aw. Francesco Liguori, sono stati sviluppati nove motivi di gravame:

proc. pen., con riferimento all’art. 606 comma primo lett. b), d) ed e) cod. proc.
pen.; il giudice ha ritenuto, contrariamente a quanto stabilito con giurisprudenza
costante dal Supremo Collegio, che non si potesse accedere alla richiesta difensiva
di acquisizione delle dichiarazioni del collaborante Paccone solo sulla base del fatto
che trattavasi di giudizio in regime di abbreviato; peraltro nessun giudizio di rilevanza della prova era stato effettuato da giudice;
b) con la seconda censura veniva eccepito l’errore di fatto commesso dalla Corte che non aveva inteso tener conto della sentenza di assoluzione dei compartecipi
del reato sub B) di cui all’estratto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 19 luglio 2011 per il solo fatto che non fosse ancora irrevocabile
quando per contro non vi era stata impugnativa su punto da parte del rappresentante della pubblica accusa sicché la sentenza era passata (ancorché parzialmente)
in giudicato;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la violazione dell’art. 606
comma primo lett. b) ed e) c.p.p.; i giudici di appello altro non han fatto se non
confermare il giudizio espresso nella sentenza annullata incorrendo negli stessi vizi
che avevano portato all’annullamento della sentenza. In particolare il giudice di appello si era sottratto ancora una volta alla doverosa verifica dell’attendibilità intrinseca dei collaboranti limitandosi a richiamare le singole dichiarazioni accusatorie dei
pentiti, verifica che peraltro, nella fattispecie, non era possibile effettuare perché il
Pubblico Ministero ha prodotto solo alcuni stralci dei verbali degli interrogatori resi
dai collaboratori di giustizia da cui non era possibile effettuare alcun vaglio di credibilità mancando infatti i verbali illustrativi della loro collaborazione e del loro operato delinquenziale; né erano state indicate sentenze o altri provvedimenti da cui potesse evincersi che era stata già verificata l’attendibilità dei collaboranti;
d) con la quarta censura veniva rilevato che erroneamente il giudice ha fatto riferimento in sentenza alla forte attendibilità, tra i collaboranti, di Froncillo Michele,
quando per contro il medesimo non ha mai inserito tra i partecipi della sua associa-

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a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt. 599 e ss. cod.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

zione il fratello Franco dovendosi ritenere inverosimile quanto sostenuto dal giudice
e cioè che non abbia fatto il suo nome solo perché era il fratello o perché il giudice
non gli aveva fatto una domanda specifica; inoltre il giudice non dà specifico conto
da quali atti abbia ricavato che i collaboranti avessero reciso i loro legami con la
associazione di provenienza ovvero che avevano reso confessioni in ordine ai reati
loro ascritti o che avevano reso dichiarazioni convergenti su singoli fatti o persone e

e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la mancata approfondita valutazione dell’unico chiamante in correità, Nocera Giacomo, che ha ammesso di avere un motivo di risentimento nei confronti di Froncillo Franco; inoltre il giudice di
appello ha ignorato la doglianza difensiva che evidenziava il fatto che proprio il Nocera è stato già condannato per il reato di calunnia con sentenza passata in cosa
giudicata;
f) con il sesto motivo di impugnazione veniva rilevato che nessun collaborante è
di riscontro alle dichiarazioni del Nocera, posto che gli stessi hanno fornito solo indicazioni generiche senza far riferimento anche solo a uno specifico episodio in cui il
ricorrente sarebbe stato coinvolto. Peraltro il giudice di appello non ha valutato le
memorie presentate dalle parti incorrendo in un vizio di omessa valutazione;

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g) con la settima censura il ricorrente si doleva della mancata ottemperanza da
parte del giudice di rinvio del disposto della sentenza della Cassazione in punto di
mancata motivazione in ordine alle argomentazioni che hanno sorretto il giudizio di
riforma della decisione assolutoria; non solo, ma il giudice fa riferimento a riscontri
inveritieri o inesatti o comunque non sufficienti per pervenire a un giudizio di condanna; l’unico riscontro sarebbe rappresentato dal prelievo da parte del Froncillo
sul proprio conto corrente della somma di 50.000 C se non fosse che tale prelievo
era stato effettuato due mesi prima del fatto;
h) con l’ottavo motivo di ricorso veniva eccepita la mancanza di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche;
i) con il nono motivo di gravame veniva eccepita la mancanza di motivazione in
relazione all’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91.

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sì-

dunque che abbiano reso dichiarazioni compatibili e coincidenti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello Napoli.
Occorre per vero rilevare che la Corte territoriale in relazione al primo punto
(lett. a) della sentenza di annullamento 16 dicembre 2011 di questa Corte (altra

fronta la problematica centrale in tema di utilizzo di dichiarazioni di pentiti, e stigmatizzata nella menzionata pronuncia, in cui è stata rilevava l’omessa approfondita
delibazione di attendibilità personale dei collaboranti, esame preventivo, generale e
indefettibile, senza il quale quelli successivi di credibilità intrinseca di coerenza e
logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti oltre che secondari. In altri termini doveva essere valutata la personalità di
ogni singolo collaborante, le sue condizioni socio-familiari, il suo pregresso delinquenziale, i rapporti con i chiamanti in correità o con sodali del reato al fine di radicare nel contesto ambientale del soggetto, le modalità di apprensione delle notizie
che si vogliono far valere onde testare la “qualità” della fonte probatoria.
Sotto questo profilo era importante che si addivenisse non solo all’illustrazione
della “biografia giudiziaria” del collaboratore, ma anche alla sua storia di collabo-

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rante, a partire dalla genesi della collaborazione, onde pervenire alla verificazione
di affidabilità sul campo, se vi è stata, del contenuto delle sue propalazioni e dunque della loro resa in termini giudiziari, non mancando di asseverare se le dichiarazioni siano state rese in modo indipendente e spontaneo tra loro, non siano frutto
di strumentalizzazione deviante o di mera concertazione, e non abbiano un movente calunniatore o di rivalsa o una comune fonte informativa di scaturigine.
La Corte territoriale si è limitata per contro solo a poche righe apodittiche di
stile, prive di un’adeguata argomentazione che dia conto del vaglio di affidabilità,
limitandosi a riportare il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
come aveva fatto il precedente giudice di appello, rinnovando, senza emendarlo, il
medesimo errore già commesso.
E nulla argomenta altresì il giudice del rinvio anche sul secondo punto (lett. b)
della sentenza di annullamento riguardante la carenza di motivazione necessaria
nel caso di ribaltamento del giudizio di primo grado ex capo B). Per giurisprudenza
consolidata dì questa Corte (sul punto cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 6, 29 aprile

Pubblica udienza: 15 novembre 2013 — Froncillo Franco

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sezione) riguardante l’associazione a delinquere ex capo A) delta rubrica non af-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

2009, n. 22120, rv. 243946, Tatone e altri), in tema di motivazione della sentenza
di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare quelle ulteriori non sviluppate in
tale decisione ma comunque dedotte dall’imputato dopo la stessa e prima della
sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nei giudizio di primo grado in danno dell’im-

bordinate avanzate dall’imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo
grado).
È inoltre errato in diritto quanto motivato dal giudice circa il diniego di acquisizione di un documento per il solo fatto che il regime eletto sia stato quello speciale
ex art. 442 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato). Se è bene vero che non vi è, in
tale contesto, un diritto alla prova delle parti processuali, certamente il giudice deve comunque esprimersi in termini di rilevanza o di compatibilità con il giudizio,
stante il principio superiore comunque da perseguire dell’accertamento della verità.
Parimenti errata è la valutazione che concerne la non irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 luglio 2011 sul presupposto
della non irrevocabilità della decisione, posto che la medesima, almeno parzialmente, e per quanto atteneva il reato ascritto in concorso dell’imputato, certamente lo
era.
Le emergenze di cui alla sentenza in questione dovranno poi essere correlate
nella nuova motivazione con quelle già acquisite nel corso dell’istruttoria tenendo
conto del fatto che lo stesso Nocera ha affermato che il compito di crearsi la provvista in danaro, ai fini dell’acquisto della droga, era stata data da Froncillo Michele a
Severi Francesco e a Froncillo Mario (tutti assolti come emerge dalla sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 luglio 2011 non acquisita) oltre che al
Nocera, sicché il Froncillo Franco non avrebbe avuto ragione di prelevare la somma
di 300.000 C a tal fine mentre la sentenza, per contro, lo ha ritenuto un indizio funzionale alla sua colpevolezza.
Parimenti la Corte territoriale in sede di rinvio dovrà dare giustificata e approfondita argomentazione circa l’esistenza di validi -a riscontri esterni al narrato del
Nocera (a prescindere dagli accertamenti di polizia giudiziaria non risolutivi) in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, in vista del quale il collaborante, diffe-

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putato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste su-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

rentemente dal reato associativo, si è rivelato essere l’unico elemento di accusa del
prevenuto.
Ogni altro rilievo difensivo deve ritenersi ricompreso nell’assorbente motivo qui
accolto.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 novembre 2013

ír
Il
4) sigliere estensore

Il Presidente

pen. come da dispositivo

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