Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3761 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3761 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARGHICH IMILOUD N. IL 11/10/1988
avverso la sentenza n. 7756/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona dei2tt.
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Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Margich Miloud avvero la sentenza emessa in
data 13.1.2012 dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica con la quale il predetto
veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.500,00 di ammenda oltre alla
sospensione della patente di guida per la durata di mesi dieci, essendo stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. b) C.d.S. (fatto dell’11.5.2008).
Deduce la violazione di legge in relazione all’omessa citazione e traduzione dell’imputato per il
giudizio di primo grado, essendo all’epoca detenuto nel carcere di Ferrara in espiazione pena.

della pena detentiva con quella pecuniaria.
Considerato in diritto
Deve rilevarsi, in via preliminare ed assorbente, a norma dell’art. 129, 1° comma cod. proc.
pen., l’intervenuto decorso all’11.5.2013, in assenza di un periodo di sospensione di durata
utile alla data odierna, del termine prescrizionale di cinque anni previsto dagli artt. 157 e 161
c.p.p. cod. pen. (nell’attuale formulazione) per il reato contravvenzionale contestato, onde
consegue, ritenuta l’assenza di qualsivoglia causa d’inammissibilità e non risultando evidente
alcuna delle condizioni previste dal 2° comma dell’art. 129 cod. proc. pen., l’annullamento
senza rinvio dell’impugnata sentenza per estinzione del predetto reato per l’intervenuta
prescrizione.
E’ appena il caso di rilevare che l’integrazione della predetta causa estintiva del reato preclude
qualsiasi eccezione di nullità, finanche di ordine generale (v. tra le ultime, Cass. pen.
Sez. II, n. 3221 del 7.1.2014 Rv. 258817).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato addebitato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5.6.2014

Rappresenta, altresì, il vizio motivazionale in ordine al diniego di applicazione della conversione

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