Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37609 del 27/07/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 37609 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELIAS MOHAMMED nato il 05/10/1978

avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

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Udito il difensore presente avv. Stefano Felicioli il quale si riporta ed insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 26/6/2017 ha riformato la
decisione emessa in data 3/11/2014 dal Tribunale di Roma, appellata da Mohamed

comma 1, legge 633/1941 e rideterminando la pena originariamente inflitta per la
detenzione, finalizzata alla vendita, di 428 DVD riproducenti opere audiovisive e musicali
illecitamente riprodotte e prive del marchio SIAE (in Roma, 29/1/2011).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione
all’omessa verifica dell’effettivo contenuto dei supporti sequestrati .

3. Con un secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione viene dedotto in
relazione alla mancata applicazione della sentenza Schwibbert della Corte di giustizia
della Comunità Europea, osservando che la stessa sarebbe applicabile anche alla
fattispecie in esame quando la prova dell’abusiva duplicazione venga desunta da
circostanze fattuali che richiamano principalmente la sola mancanza del contrassegno
SIAE
Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Risulta accertato in fatto, nel giudizio di merito, che l’imputato venne sorpreso
mentre era intento a vendere sulla pubblica via i supporti abusivamente duplicati, che

ELIAS, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell’articolo 171-ter,

esponeva su un lenzuolo bianco.

3. Diversamente da quanto prospettato nel primo motivo di ricorso, viene dato atto,
nella sentenza impugnata, della circostanza che l’abusiva duplicazione venne accertata
dalla polizia giudiziaria operante mediante analisi a campione, consistita nella visione o
l’ascolto di alcuni tra i DVD sequestrati, nonché dalla presenza di copertine realizzate
mediante fotocopia delle originarie, oltre che per l’assenza del marchio SIAE.

supporti sequestrati, avendo la giurisprudenza di questa Corte ripetutamente affermato
che la prova della duplicazione o riproduzione abusiva può essere comunque raggiunta
sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in
vendita, le modalità dell’offerta al pubblico, l’utilizzo di copertine fotocopiate o
contraffatte, il confezionamento, nonché l’assenza di loghi o marchi del produttore, non
essendo invece necessario l’espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico
(Sez. 3, n. 45450 del 18/7/2014, Hamoudi, Rv. 260865; Sez. 2, n. 5228 del 7/11/2012
(dep. 2013), Mbaye, Rv. 255046; Sez. 3, n. 45955 del 15/11/2012, Celentano, Rv.
253880).

4. Occorre peraltro richiamare l’attenzione sul fatto che, nelle citate pronunce, è
stata presa in considerazione anche la rilevanza della giurisprudenza comunitaria
richiamata nel secondo motivo di ricorso , osservando come, pur volendosi escludere il
valore probatorio o indiziario dell’illecita duplicazione o riproduzione dei supporti
audiovisivi dalla semplice mancanza, sugli stessi, del contrassegno SIAE, possono
essere utilizzati a tale scopo gli altri significativi dati fattuali in precedenza menzionati.

5. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune da censure ed il ricorso,
conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 2.000,00

Tali elementi devono ritenersi senz’altro sufficientemente indicativi della natura dei

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Presidente
(Dott. Mariastefani

I TOMASSI)
,

Così deciso in data 27/7/2018

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