Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37609 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37609 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRI STEFANO N. IL 25/12/1982
avverso la sentenza n. 2862/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
3e3/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

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R.G. 44518/2012

Considerato che:
Ferri Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 30/3/2012,
confermativa della sentenza del Tribunale di Bari del 16/2/2011, con la quale è stato
condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di cui all’art.
648 cod. pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); si

con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto, anche attraverso il rinvio alla decisione di primo grado, delle risultanze istruttorie che
hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui
all’art. 648 cod. pen. e della mancata concessione delle attenuanti generiche, per via dei
numerosi e specifici precedenti penali già riportati dall’imputato, della condotta processuale e
della mancata indicazione da parte della difesa di motivi ulteriori valorizzabili ai fini della
concessione del richiesto beneficio.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 giugno 2013

duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e della determinazione della pena

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