Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37608 del 27/07/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 37608 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REMOTO PILERIO nato a COSENZA il 12/02/1950

avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso
Udito il difensore presente, avv. Sergio Stramacci, che si riporta al ricorso di cui
chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 7/12/2017 ha riformato,
riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena
originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 21/11/2014 il Tribunale di
Castrovillari aveva affermato la responsabilità penale di Pilerio REMOTO per il reato di

mancanza di valido titolo abilitativo, effettuava il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e
non pericolosi, costituiti da motori, marmitte, ingranaggi, radiatori e cerchi di gomme di
autovetture, bombole a gas, tubi di ferro e reti metalliche (in Longobucco il 20 ottobre
2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla
qualificazione giuridica attribuita alla condotta oggetto di imputazione, ritenuta quale
trasporto di rifiuti speciali nonostante la mancanza del requisito della ripetitività della
condotta di trasporto e di raccolta dei rifiuti .

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge rilevando che
la condanna sarebbe subentrata dopo la cessazione del periodo di vigenza della
normativa emergenziale, con la conseguenza che sarebbe applicabile l’articolo 2 cod.
pen. e, conseguentemente, la norma più favorevole vigente in quel momento.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, affermando di
essere incorso in un errore sulla legge extrapenale in considerazione del fatto che il suo
livello, bassissimo, di scolarizzazione non gli avrebbe consentito un’adeguata
conoscenza della complessa disciplina di settore.
Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso.

cui all’art. 6, lett. d) decreto legge 172/2008, convertito nella legge 210/2008, perché, in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va osservato che il ricorrente, senza peraltro confrontarsi con il contenuti della
decisione impugnata, formula motivi manifestamente infondati.
Va a tale proposito rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come,
riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta

abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o
consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo
esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta
occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
Si è ulteriormente specificato che, trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1
d.lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una
delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità
della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo
svolgimento di un’attività implicante un “minimum” di organizzazione necessaria alla
preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc.
Revello, Rv. 266305).
In altra pronuncia l’occasionalità è stata esclusa, oltre che sulla base dell’esistenza
di una minima organizzazione dell’attività, anche dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla
predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento
in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e
cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito
dall’imputato (Sez. 3, n. 5716 del 7/1/2016, P.M. in proc. lsoardi, Rv. 265836)
Si è successivamente chiarito che agli elementi significativi precedentemente
indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche
alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la
provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che
effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le
caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari,
quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017,
Ricevuti, Rv. 270995).
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne la disciplina
emergenziale, rispetto alla quale si è in più occasioni evidenziato, richiamando

in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo

l’omologa contravvenzione di cui all’art,. 256 d.lgs. 152\06, che il delitto previsto dall’art.
6, comma primo, lett. d) del decreto legge n. 172 del 2008 (convertito nella legge n. 210
del 2008) costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico
trasporto abusivo di rifiuti, chiarendo, altresì, che il requisito della stabilità o
continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma
ne contraddirebbe la “ratio”, rendendo più difficile la repressione del comportamento
proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (così Sez. 3, n.
45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631. Conf. Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016

Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv.
250674).
Tale ultimo principio è senz’altro applicabile alla fattispecie in esame, rispetto alla
quale la non occasionalità della condotta sarebbe comunque esclusa in ragione della
eterogeneità dei rifiuti, la loro quantità e la predisposizione di un apposito mezzo di
trasporto.

3. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che il
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la legge 30 dicembre 2008, n.
210, reca «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela
ambientale».
Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ha introdotto, con l’articolo 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in
considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D.Lv. n. 152/2006, inasprendo le
pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti, modificandone, in
alcuni casi, anche i contenuti.
Con specifico riferimento all’articolo 6, lettera d), contestato ai ricorrenti, va
ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto (pericoloso o
non pericoloso), sono applicabili a “chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto,

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente”,
prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la cui parte precettiva coincide con
quella dell’articolo 256, comma primo, D.Lv. n. 152/ 2006, tranne che per un richiamo
generico alla «normativa vigente» con riferimento ai titoli abilitativi richiesti.
La legge 24 gennaio 2011, n. 1 ha convertito in legge, con modificazioni, il decretolegge 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all’art. 1, tra l’altro, anche il comma 7-ter, il

(dep.2017), Angeloni e altro, Rv. 270947; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 (dep. 2015),

quale stabilisce che «in relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma

7, stante l’accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione
Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all’articolo 6
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210».
La disciplina emergenziale, inoltre, è applicabile nella parte di territorio nazionale in
cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il
presupposto di fatto integrante il precetto penale ed ha carattere di norma eccezionale e

Tali caratteristiche, esplicitamente riconosciute anche dal giudice delle leggi (Corte
Cost. sent. n. 83, 5 marzo 2010) emergono chiaramente dal tenore e dalle finalità delle
disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato
ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo
conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina
sanzionatoria che indica pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe
contemplate dal d.lgs. n. 152/2006, la trasformazione di violazioni di natura
contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non
aventi rilevanza penale.
Ciò comporta, quale conseguenza, l’applicazione della disciplina derogatoria di cui
al comma 5 del l’art. 2 cod. pen. finalizzata, come è noto, a salvaguardare l’efficacia delle
leggi eccezionali o temporanee, come è stato già affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte (Sez. 3, n. 3718 del 8/1/2014, Matei e altro, Rv. 258318. Conf. Sez. 3, n.
40654 del 22/3/2016, Cirlincione, Rv. 267972)
La disciplina speciale si applica, pertanto, ai fatti commessi durante il suo periodo
di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da
essa presupposta.

4. Per ciò che attiene, infine, all’elemento soggettivo del reato, di cui tratta il terzo

motivo di ricorso, deve osservarsi come i giudici del merito abbiano correttamente
richiamato l’inderogabile onere di informazione che gravava sull’imputato.
Inoltre, se deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale
inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme,
nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad
integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge diversa dalla
legge penale”, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare
rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma
penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente, come ricordato più volte

5

temporanea.

dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 6, n. 25941 del 31/3/2015,
Ceppaglia, Rv. 263808), occorre rilevare che la disposizione che si assume violata nella
vicenda posta all’esame di questa Corte richiama espressamente la legge 24 febbraio
1992, n. 225, in base alla quale viene dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti e la necessità di dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione
prescritte dalla disciplina generale per la lecita attività di trasporto dei rifiuti.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla

quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.O.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 27/7/2018

sig re Estensor
uca RAMAC

Il Presidente
(Dott. Mariastefania DI TO

declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché

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