Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37607 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37607 Anno 2018
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rapisarda Alberto, nato a Sinagra il 19/09/1972

avverso l’ordinanza del 23/11/2017 della Corte d’appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la declaratoria di prescrizione del reato per cui si
procede.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2017, la Corte d’appello di
Messina ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Alberto Rapisarda
avverso la sentenza di condanna alla pena di nove mesi di reclusione pronunciata
nei suoi confronti dal Tribunale di Patti in data 16 febbraio 2011 per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 19 gennaio 2011.

Data Udienza: 13/07/2018

La Corte distrettuale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevando che
la sentenza di primo grado è stata emessa il 16 febbraio 2011, con termine di
sessanta giorni per il deposito, poi avvenuto tempestivamente, e che
l’impugnazione è inammissibile perché proposta in data 8 giugno 2011, ossia
oltre il compimento del quarantacinquesimo giorno dalla data per il deposito.

2. Ha presentato ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato
Alessandra Ioppolo, quale difensore di Alberto Rapisarda, formulando un motivo,

commi 1 e 2, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., avendo riguardo alla tardività della proposizione dell’atto di appello.
Si deduce che l’atto di appello è stato spedito a mezzo posta alla cancelleria
del giudice a quo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in data 1
giugno 2017, e che, ove si adotti tale mezzo di presentazione dell’impugnazione,
la stessa, a norma dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., «si considera
proposta nella data di spedizione della raccomandata».
Si deduce, poi, che, tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la
trattazione del giudizio di appello è maturato il termine di prescrizione pari a sei
anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2.

Secondo quanto dispone l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen.,

l’impugnazione inoltrata a mezzo posta «si considera proposta nella data di
spedizione della raccomandata». In linea con tale previsione testuale, costante
risulta essere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale,
se l’atto è presentato a mezzo del servizio postale, ai fini della verifica della
tempestività della impugnazione, deve aversi riguardo alla data di spedizione
della raccomandata (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016, Ferri,
Rv. 267732); e ciò anche nel caso di atti di impugnazione spediti con
raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico (così Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep.
2015, Panichi, Rv. 263643, e Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D’Aversa, Rv.
270967).
Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, deve osservarsi che
l’impugnazione risulta tempestivamente proposta, dal momento che l’ultimo
termine utile per proporre appello era il giorno 2 giugno 2011 e che il difensore
2

con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 585 e 583,

risulta aver spedito in data 1 giugno 2017 plico raccomandato con avviso di
ricevimento contenente l’atto di gravame. Di conseguenza, la Corte d’Appello,
non avendo considerato rilevante la data d’invio della raccomandata, bensì quella
di effettiva recezione della stessa da parte dell’ufficio, ha erroneamente
dichiarato inammissibile l’appello per decorrenza dei termini fissati a pena di
decadenza per la sua proposizione.

3. Stante la rilevata violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere

Tuttavia, gli atti non debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di
Messina per il giudizio introdotto dall’atto di gravame, perché è spirato il termine
di prescrizione.
Invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza, condiviso dal
Collegio, quello per cui, in tema di prescrizione, in presenza di più atti
interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l’estinzione del reato, è
necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell’ultima
parte del terzo comma dell’art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto
interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall’art.
157 cod. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.
259583, in fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di
appello, pur eliminandosi dal computo i periodi di sospensione del corso della
prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario)
Nella specie, premesso che il termine ordinario di prescrizione per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale è pari a sei anni, va rilevato che la sentenza di
primo grado è stata pronunciata il 16 febbraio 2011, mentre la citazione per il
giudizio di appello è datata 26 aprile 2017. E’ evidente, quindi, che per oltre sei
anni non è stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Né dagli atti
risultano fatti determinativi della sospensione del corso del termine della causa
estintiva appena indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso in data 13 luglio 2018

annullata.

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