Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37606 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37606 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO NOEMI N. IL 19/10/1980
avverso la sentenza n. 689/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44440/2012
Considerato che:
Gallo Noemi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino
del 25/5/2012, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del
10/3/2011, riduceva la pena inflittale ad anni uno di reclusione per il reato di cui
agli artt. 110, 628 comma 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione
della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con

a lei ascritto alla luce delle doglianze mosse con l’atto di appello ed in particolare
della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputata in ordine ai fatto ascrittole; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie, quali le dichiarazioni del Trudu
Andrea, risultate attendibili coerenti e prive di contraddizioni. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2013

DEPOSITATA
IN CANCELLEF-1!A

riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato

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