Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37606 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 37606 Anno 2018
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arone Benito, nato a Montalto Uffugo il 07/03/1968

avverso l’ordinanza del 20/04/2018 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Matera

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2018, il Giudice per le indagini
preliminari di Matera ha proceduto ad interrogatorio di garanzia nei confronti di
Benito Arone, nonostante l’eccezione di nullità dell’atto, formulata dal difensore
di fiducia.

Data Udienza: 13/07/2018


2. Ha presentato ricorso per cassazione l’avvocato Giovanni Dalmonte,
difensore di fiducia dell’indagato, formulando un unico motivo, con il quale si
denuncia violazione del diritto di difesa per lesione del diritto di assistenza e di
rappresentanza dell’imputato, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., avendo riguardo all’interrogatorio di garanzia effettuato dopo
l’esecuzione di ordinanza cautelare custodiale, e si chiede «pronunciarsi
declaratoria di nullità dell’interrogatorio espletato nei confronti di Arone Benito in
data 20 aprile 2018 e, per l’effetto, dichiararsi la perdita di efficacia della misura

Si deduce che il difensore non avuto la possibilità di accedere agli atti prima
dell’interrogatorio di garanzia, perché, dopo l’esecuzione del provvedimento
restrittivo in data 19 aprile 2018, egli era stato notiziato dal G.i.p. solo alle ore
14,17 dell’avvenuto deposito degli atti in cancelleria e della fissazione
dell’interrogatorio per il giorno successivo, alle ore 9,00 presso la Casa
circondariale di Matera, e, recatosi in cancelleria il medesimo 19 aprile 2018,
aveva trovato gli uffici chiusi. Si rappresenta che il diritto del difensore di
accedere agli atti prima dell’interrogatorio di garanzia è stato riconosciuto anche
con riferimento alle ipotesi di arresto in flagranza e di fermo di indiziato di delitto
dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010) e dalla Corte
costituzionale (si citano: Corte cost., sent. n. 230 del 2005; Corte cost., sent. n.
291 del 2005; Corte cost., n. 175 del 1996), e che, nella specie, l’interrogatorio
era rinviabile fino al 23 aprile 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con riferimento ad un atto non
impugnabile.

2. Nel sistema del codice di procedura penale, atti del giudice suscettibili di
impugnazione sono solo i provvedimenti, come si evince, in particolare, dagli
artt. 568 e 591 cod. proc. pen.
Di conseguenza, non può ritenersi in alcun modo impugnabile un
interrogatorio di garanzia, quand’anche lo stesso sia affetto da nullità assoluta ed
insanabile, poiché lo stesso costituisce atto, ma non provvedimento del giudice.
Del resto, questa soluzione non priva di tutela l’indagato o l’imputato, che
può far valere la nullità dell’interrogatorio di garanzia eccependo l’invalidità
prima del compimento dell’qtto e poi proponendo istanza di revoca della misura
cautelare per sopravvenuta inefficacia della stessa, a causa del mancato

2

imposta con ordinanza del Gip di Matera in data 09.04.2018.».

espletamento di un valido interrogatorio nei termini di legge, nonché,
eventualmente, impugnazione contro il provvedimento di rigetto dell’istanza.
Nella vicenda in esame, non vi è dubbio che l’impugnazione è diretta proprio
contro l’interrogatorio di garanzia, e non contro provvedimenti di rigetto della
richiesta di revoca della misura, anche perché nel ricorso si chiede «pronunciarsi
declaratoria di nullità dell’interrogatorio espletato nei confronti di Arone Benito in
data 20 aprile 2018 e, per l’effetto, dichiararsi la perdita di efficacia della misura

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delia
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro
quattromila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 13 luglio 2018

imposta con ordinanza del Gip di Matera in data 09.04.2018.».

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA